Matrimonio, convivenze, unioni civili

Quando le attribuzioni patrimoniali dell’ex convivente costituiscono indebito arricchimento?

17 FEBBRAIO 2020 Con la recente sentenza n.2392/2020 la Cassazione civile, uniformandosi ad un consolidato orientamento, torna a pronunciarsi sulla dibattuta questione della ripetibilità delle dazioni in denaro effettuate durante la convivenza, ribadendo che qualora le somme elargite da un convivente a favore dell’altro vadano oltre i limiti di proporzionalità e di adeguatezza riferiti alla singola relazione, non possono ritenersi mero adempimento di un dovere morale e sociale insito nel rapporto di convivenza e come tali irripetibili ai sensi dell’art.

I rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto hanno natura obbligatoria e quindi rientrano nell’ambito di applicazione dei Regolamenti che hanno sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968

17 LUGLIO 2019 La sentenza in commento riguarda il caso di due persone che hanno vissuto per qualche anno insieme in Ungheria senza attribuire una veste formale al loro rapporto di convivenza. Al termine della convivenza, la donna ha ottenuto da un tribunale ungherese la condanna dell’uomo a corrispondere una somma “a titolo dello scioglimento del loro regime patrimoniale derivante dalla loro convivenza di fatto”, in base alla disposizione dell’art.

Le somme corrisposte dal convivente more uxorio costituiscono adempimento di obbligazione naturale e non sono ripetibili

04 APRILE 2019 Con la sentenza n. 10 del 03.01.2019 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce, secondo il quale le somme che uno dei conviventi mette a disposizione per il ménage familiare, costituiscono adempimento di obbligazione naturale e, come tali, non devono essere necessariamente restituite nel caso in cui la relazione sentimentale si esaurisca.

Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile

05 SETTEMBRE 2018 IL CASO. Sempronio era stato rinviato a giudizio avanti il Tribunale di Treviso per rispondere del reato di cui agli artt. 3 L. 54/06, 12 sexies L. 898/70 e 570 c.p. ed in particolare per aver omesso di versare la somma di € 200,00 mensili stabilita dal Tribunale di Treviso quale contributo al mantenimento del figlio minore nato da una relazione more uxorio.

La Corte d’Appello di Napoli si pronuncia sull’adozione omoparentale

02 AGOSTO 2018 IL CASO. Tizia, legata sentimentalmente con Caia, alla quale si era unita civilmente ex L. 76/2016 e con la quale aveva in precedenza condiviso un percorso di procreazione medicalmente assistita, che aveva portato alla nascita di Sempronio, aveva impugnato, innanzi alla Corte d’appello di Napoli, la decisione con cui il Tribunale per i Minorenni aveva rigettato il ricorso volto alla dichiarazione dell’adozione del minore ai sensi dell’art.

Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero

30 MARZO 2018 La sentenza della Corte Europea di Giustizia dell’Unione europea del 14 dicembre 2017 nella causa Orlandi c. Italia, emessa all’esito della riunione di una serie di ricorsi proposti da coppie omosessuali che avevano contratto matrimonio all’estero e si erano visti rifiutare la trascrizione nei registri dello stato civile italiano, ha affrontato il problema di stabilire se il diniego di trascrizione costituisca violazione dell’art.

Assegno divorzile e nuova convivenza del beneficiario

12 MARZO 2018 LA VICENDA. Nel procedimento instaurato avanti il Tribunale di Brescia per la modifica delle condizioni di divorzio, il soggetto onerato dal versamento dell’assegno divorzile aveva chiesto che venisse accertato il venir meno del diritto all’assegno da parte dell’ex, per effetto della stabile convivenza more uxorio instaurata da quest’ultimo .

I separandi vogliono continuare a convivere? Niente omologa per il Tribunale di Como!

04 DICEMBRE 2017 IL CASO. Una coppia di coniugi aveva adito congiuntamente il Tribunale di Como, chiedendo l’omologazione delle condizioni di separazione contemplate nel ricorso, che concernevano “sostanzialmente (stante la dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi, la comproprietà della casa familiare, e la presenza di un figlio maggiorenne, studente) il sostegno economico a quest’ultimo nonché la gestione dell’habitat familiare”.
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