La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà

Il tema della maturità dei bambini e degli adolescenti rispetto all’ordinamento giuridico ha assunto grande importanza negli ultimi anni; molto è cambiato nella considerazione della capacità di discernimento del minore rispetto ai procedimenti civili che lo riguardano e molto si discute, in ambito psicoforense, della capacità a testimoniare del minorenne nel procedimento penale.

Per contro il tema della maturità dei minori rispetto alla legge penale è stato a lungo ignorato.

A riportare all’attualità la discussione sulla minore età quale causa di esclusione dell’imputabilità è una proposta di legge che prevede di abbassare a 12 anni l’età al di sotto della quale il minore si presume, iuris et de iure, che il minore non sia imputabile.

La riforma era prevista già nel cosiddetto “contratto di governo” e, quindi, dovrebbe godere del sostegno della maggioranza parlamentare.

Il testo del progetto di legge non è stato ancora diffuso e i lanci di agenzia danno come unico dettaglio, oltre all’abbassamento della soglia dell’imputabilità, la previsione di un rilancio dell’educazione civica nelle scuole.

È chiaro il tentativo di creare equilibrio tra l’abbassamento della soglia di intervento penale e gli interventi sul fronte educativo e di prevenzione, almeno nelle intenzioni.

Per riflettere sulla proposta è opportuno richiamare i principi su cui si fonda la responsabilità penale.

Il punto di partenza è l’art 27 della Costituzione: la responsabilità penale è personale.

Questo principio fissa un nesso indissolubile tra colpevolezza e punibilità: nulla pena sine culpa. La colpevolezza si fonda sull’imputabilità, perché dolo e colpa sono elementi che assumono rilevanza solo se sono espressione di una effettiva capacità del soggetto di essere destinatario della norma penale, cioè di conoscerla, comprenderne il significato ed adeguarvisi.

In un soggetto che non abbia questa capacità, per immaturità o infermità, non si può ravvisare una volontà consapevole.

Nel giudizio sulla capacità il fuoco si sposta dal fatto all’autore ed al rapporto tra autore e fatto.

Antigiuridicità soggettiva” è l’espressione che utilizza in proposito la Corte Costituzionale nella storica sentenza n. 364 del 1988, che dichiarò l’incostituzionalità dell’art. 5 c.p., nella parte in cui considerava inescusabile anche l’ignoranza della legge che fosse inevitabile.

Il senso della previsione di una soglia di età entro la quale escludere la persona dall’assoggettamento alla pena si può cogliere nel quadro sopra delineato e si tratta di un’esigenza sentita da tempi assai remoti.

Il codice penale del 1859 prevedeva un trattamento differenziato per i minori infraquattordicenni che avessero agito con discernimento, rispetto a quelli che avevano agito senza discernimento, a cui erano accomunati i minori ultraquattordicenni autori di reati meno gravi. Il codice Zanardelli del 1889 fissava la presunzione assoluta di non imputabilità ai nove anni; nella fascia nove - quattordici la sanzione penale scattava se veniva provato il discernimento, mentre dai quattordici ai diciotto anni il discernimento era presunto fino a prova contraria.

La disciplina attuale è in vigore dal 1930, anno di entrata in vigore del Codice Rocco.

L’art 98 c.p. fissa la soglia al quattordicesimo anno; dai 14 ai 18 la capacità deve essere accertata caso per caso.

Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato il concetto di maturità, quale oggetto dell’indagine, in modo da differenziare il contenuto della capacità dai casi di infermità di mente.  

La valutazione della maturità richiede una lettura integrata di una molteplicità di fattori: psicologici, socioambientali, familiari, legati all’educazione ed istruzione, lo studio della dinamica del passaggio all’atto.

Negli ultimi anni anche le neuroscienze stanno dando rilevanti contributi nella ricerca di indicatori organici della maturità, sotto il profilo intellettivo e volitivo. La valutazione globale avviene sempre in riferimento al reato commesso, per cui il concetto di maturità e immaturità è sempre relativo, in quanto legato, come si è detto, alla persona in rapporto al reato, piuttosto che alla persona in sé.

Un precedente tentativo di abbassare la soglia risale al 2001, ma non ebbe fortuna.

In precedenza, nei progetti organici di riforma del codice penale (progetto Pagliaro, 1992, e Progetto Riz, 1995) la soglia dei quattordici anni non era stata messa in discussione.

Quali le ragioni della proposta?

nnanzitutto, va detto che non c’è un aumento della devianza minorile nell’abito dei minori di anni quattordici. I minori infraquattordicenni sono in una percentuale costante da venti anni, intorno al 16/17% del totale dei minorenni denunciati. Anche per gli imputabili i numeri sono costanti, come ci dicono le statistiche ISTAT e del ministero di giustizia.

In secondo luogo, al contrario di quanto avvenne per l’abbassamento della maggiore età, non vi è da parte delle comunità scientifiche dell’area sociopsicologica e neuropsichiatrica l’indicazione di rilevanti mutamenti nello sviluppo degli adolescenti, tali da far considerare ormai troppo elevata la soglia fissata dal codice penale e più opportuno esaminare caso per caso la maturità dei minori a partire dal dodicesimo anno.

In terzo luogo, occorrerebbe un’analisi di efficacia degli interventi con i devianti infraquattordicenni, che sono di tipo amministrativo ed assistenziale, ed una valutazione sul fatto che eventuali criticità possano essere dovute a scarsità di risorse o qualità degli interventi o invece siano di tipo strutturale e quindi tali da far ipotizzare una maggiore efficacia della risposta penale.

Questa ipotesi, però, è in assoluto contrasto con gli indirizzi di politica criminale e penale indicati dalla legislazione internazionale e confermati dalla ricerca interdisciplinare sul tema della devianza minorile, che indicano, per scongiurare il rischio di una carriera deviante in età adulta, di perseguire la via delle politiche sociali, educative, minimizzando l’impatto col sistema penale.

Fatte queste considerazioni, è forte il dubbio che l’unica funzione che una simile riforma possa efficacemente svolgere sia quella di intercettare la paura della gente e di colludere con essa, per un verso alimentando l’allarme sociale, per altro verso offrendo una risposta di tipo securitario, certamente efficace in chiave di consenso, ma non di gestione del problema.

 

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