Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?

La Cassazione, con ordinanza n.15949/2018, ha respinto il ricorso presentato dal padre di un minore contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, secondo la quale il trasferimento della residenza della madre, assieme al figlio, senza il consenso del padre, non rappresenta un fatto tale da giustificare la decadenza della responsabilità genitoriale.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n.344/2017, aveva accolto il reclamo della madre contro il decreto del Tribunale per i minorenni di Roma che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, per aver trasferito la sua residenza, portando con sé il figlio, con ciò impedendo la relazione con il padre. In seguito alla pronuncia di decadenza il Tribunale aveva imposto il trasferimento del figlio presso il padre.
La Corte d’Appello, dopo aver premesso che il provvedimento di decadenza è stato predisposto dal legislatore “non a scopo sanzionatorio”, ma “a tutela del minore”, essendo “finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore”, aveva ritenuto il comportamento della madre “non riconducibile a motivazioni egoistiche o futili ma alla ricerca di una occupazione lavorativa e alla possibilità di fruire del sostegno dei genitori”.
Inoltre, la consulenza espletata in primo grado aveva attestato la buona relazione del figlio con entrambi i genitori e ritenuto preferibile la residenza del figlio presso la madre per la sua capacità di accudimento.
La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse valutato i fatti in maniera “esaustiva e coerente”.
La questione del cambiamento di residenza di uno dei genitori senza il consenso dell’altro costituisce un tema di importanza centrale nella disciplina dei rapporti tra genitori separati e figli, perché investe diverse posizioni soggettive.
Da una parte il diritto dell’adulto a trasferire la propria residenza, espressione di un diritto fondamentale di rango costituzionale, dall’altra il diritto dell’altro genitore alla genitorialità ed, infine, il diritto del figlio minore a godere della presenza di entrambi i genitori.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che

il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicchè il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori” (Cass. Civ. n.18087/2016).

Tale orientamento è stato ribadito a maggior ragione con riferimento ad un provvedimento così grave come la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

 

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