Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM

IL CASO. La Corte d’appello di Bologna rigettava il reclamo proposto dai genitori di due minori avverso il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Bologna, ritenendo che non sussistesse alcun nuovo elemento idoneo a giustificare una modifica del provvedimento ablativo.    
Avverso tale pronuncia i genitori proponevano  ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Col primo, i ricorrenti lamentavano la nullità del procedimento per violazione dell’art. 336 ultimo comma c.c., in quanto, in primo grado, né i minori, né i genitori erano stati assistiti da un difensore, mentre, in secondo grado, nessun intervento era stato spiegato in favore dei minori, né da un tutore, né da un difensore.
Con il secondo motivo denunciavano, invece, la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.c. sia per l’assenza dei presupposti legittimanti la pronuncia ablativa, sia per la condotta dei Servizi Sociali, che avevano omesso di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità ed un adeguato programma di interventi.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.9100/2019 del 18.12.2018-2.4.2019, ha rigettato il ricorso, ritenendo in parte inammissibile, perché generico, ed in parte infondato il primo motivo, ed inammissibile il secondo, perché assertivo e contraddittorio.
Quanto alla prima doglianza, la Suprema Corte, poiché in primo grado i genitori – con la rappresentanza dei minori – avevano liberamente deciso di non costituirsi, ha ritenuto che la mancanza di un difensore era stata una conseguenza di tale scelta. Per quanto concerne il secondo grado, invece, i genitori risultavano costituiti e assistiti da un avvocato. Erano, invece, rimasti privi di assistenza legale i figli minori, ai quali risultava però essere stano nominato un tutore provvisorio col provvedimento di primo grado e per i quali non era stata accertata in concreto alcuna situazione di conflitto di interessi. La tutela del loro superiore interesse risultava, inoltre, essere stata garantita dalla partecipazione del PM al processo.
Secondo la Cassazione

“si può concludere, quindi, che in concreto nessuna menomazione del diritto di difesa vi sia stato, poiché il sistema, con la vigilanza istituzionale del Pubblico Ministero, ha garantito la cura di quell’interesse, salva la decisione di intervenire per rappresentare fatti e considerazioni autonome, riservata al tutore”.

Nel modello procedimentale dettato dall’art. 336 c.c., infatti,

la difesa tecnica “è solo eventuale ed è rimessa alla libera scelta delle parti, senza alcuna imposizione di difesa d’ufficio”.

È proprio tale aspetto a differenziare i procedimenti ablativi e limitativi della responsabilità dalla disciplina che caratterizza il procedimento per l’adozione previsto dalla legge n. 184/1983.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto del tutto contradditoria l’affermazione della mancata sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento ablatorio rispetto alla critica dell’operato dei servizi sociali, per non aver supportato un progetto di recupero delle capacità genitoriali, critica questa che presuppone un riconoscimento implicito delle carenze genitoriali.

 

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