Stepchild adoption: l’adozione da parte del partner omosessuale

04 DICEMBRE 2023 | Stepchild adoption

di Avv. Rebecca Gelli

Con la sentenza in commento, il Tribunale per i minorenni di Trento ha accolto il ricorso promosso dal partner di un’unione civile registrata, per l’adozione del figlio minore del compagno, nato da un percorso di procreazione medicalmente assistita intrapreso all’estero (in Italia vige il divieto di maternità surrogata).

A fronte del diniego opposto dall’ufficiale di stato civile alla trascrizione anagrafica dell’atto di nascita, considerate le precarie condizioni di salute in cui versava il padre biologico, il  ricorrente aveva, infatti, urgenza di regolarizzare la sua posizione giuridica rispetto al bambino, attraverso una pronuncia di adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. d), della l.n. 184/1983.

Com’è noto, infatti, accanto all’adozione tout court, cd. “piena”, disciplinata dagli artt. 6-28 della l.n. 183/1984, l’ordinamento italiano contempla una forma di adozione in casi particolari, cd. “mite”, disciplinata dagli artt. 44-57 della l.n. 183/1984, nonché dagli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304 c.c., in materia di adozione delle persone di maggiore età.

Tra tali istituti, pur per certi versi parificati (Corte Cost., n. 79/2022, preceduta da Trib. Min. Sassari, 20 gennaio 2022), permangono marcate differenze residue, sia sotto il profilo dei presupposti, sia dei riflessi applicativi.

L’adozione cd. “piena” spiega, infatti, un effetto legittimante, di talché la relativa pronuncia equivale, a ogni effetto, a filiazione: essa ed è prevista solo a favore di coppie sposate, a beneficio dei minori dichiarati in stato di abbandono.

L’adozione cd. “mite” valorizza, invece, un legame significativo con il richiedente, ma non recide il legame del minore con la famiglia di origine: possono accedervi anche single o coppie non coniugate, a favore di minori che non necessariamente siano privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. 

Tale ultimo istituto raccoglie, dunque, l’esigenza di accertamento di uno status familiare tra richiedente e adottando, in una serie di casi tassativamente determinati, tra cui, per quanto specificamente ci riguarda, la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, intendendosi per tale ogni situazione giuridica in cui la strada dell’adozione in senso stretto non sia percorribile, compresa l’ipotesi in cui il minore non versi in stato di abbandono.

Tale impostazione non è mutata, per effetto dell’entrata in vigore della l.n. 76/2016, sulle unioni civili tra persone dello stesso, la quale, con l’art. 1, comma 20, ha esteso ad esse le norme che si riferiscono alle persone legate in matrimonio, precisando che: “La disposizione […] non si applica […] alla l.n. 184/1983” e, nel contempo, che: “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.

L’apparente ambiguità del dettato normativo, frutto di un compromesso politico nella gestazione della legge, può essere ricondotta ad unità attraverso un’operazione ermeneutica che tenga conto delle diverse sfaccettature dell’adozione nazionale di minori.

Da una parte, dunque (in virtù della deroga contenuta nella prima parte dell’art. 1, comma 20, della l.n. 76/2016), l’equiparazione tra matrimonio e unione civile non vale per l’adozione cd. “piena” che, dunque, continua ad applicarsi alle sole coppie coniugate.

D’altra parte (in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell’ultima parte dell’art. 1, comma 20, della l.n. 76/2016), resta fermo quanto previsto dalla legge, in tema di adozione cd. “mite”, accessibile anche alle persone legate da unione civile registrata.

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza annotata ha, dunque, accolto la domanda del ricorrente, affermando il seguente principio di diritto: in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 20, della l.n. 76/2016, l’ipotesi di adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. d), della l.n. 184/1983, può trovare applicazione nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore, già sottoposto alle cure del genitore biologico, al riconoscimento del rapporto parentale di fatto instauratosi con l’altro genitore sociale, seppure dello stesso sesso.

Infatti, un nucleo legato dalla condivisione di frammenti di vita quotidiana e da un progetto di vita comune costituisce, a tutti gli effetti, una famiglia, senza che il fattore dell’omoaffettività possa in sé costituire un ostacolo alla crescita sana ed equilibrata del minore.

Nel caso di specie, i Servizi sociali, nella propria relazione, avevano evidenziato che l’istante aveva condiviso il disegno procreativo e si era prodigato, sin dalla nascita, contribuendo all’adempimento delle responsabilità genitoriali; il minore era sereno e ben inserito nel contesto di riferimento e non mostrava segnali di inibizione per la peculiarità della situazione familiare.

Il provvedimento supera così le reticenze espresse da parte della giurisprudenza, in tema di stepchild adoption (Trib. Min. Torino, 11 settembre 2015; Trib. Min. Milano, 20 ottobre 2016; Trib. Min. Palermo, 30 luglio 2017; Trib. Min. Napoli, 8 marzo 2018), ponendosi all’interno di un nutrito filone di merito (Trib. Min. Roma, 30 luglio 2014; Trib. Min. Roma, 22 ottobre 2015; Trib. Min. Roma, 23 dicembre 2015; Corte App. Roma, 23 dicembre 2015; Corte App. Napoli, 4 luglio 2018), oggi avallato anche dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 12962/2016; Cass. Civ., S.U., 12193/2019; Cass. Civ., S.U., n. 38162/2022).

Per un approfondimento sulla questione relativa alla trascrizione dell’atto di nascita del minore nato all’estero da maternità surrogata, sul rapporto con l’adozione in casi particolari, nonché sul dibattito circa l’idoneità di questo istituto a garantire l’efficace e rapida tutela dello status filiationis, nell’ottica del superiore interesse del minore, secondo la giurisprudenza dalla Corte EDU e della Consulta (Corte Cost. n. 33/2021), si consenta il rinvio a Armellini, Maternità surrogata e bambini con due madri, in questa Rivista, 15 giugno 2023; nonché a Gelli e Milan, Di mamma ce n’è una sola: questioni irrisolte in tema di maternità surrogata, ibidem, 27 gennaio 2023).

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli