Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?

L’ordinanza n. 5441/2018 della Suprema Corte di Cassazione consente di precisare entro quali limiti le questioni in tema di mantenimento del coniuge e dei figli possono essere oggetto di ricorso per cassazione.

IL CASO. La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma di una sentenza di separazione personale dei coniugi, aveva da un lato aumentato l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto da Tizio alle tre figlie e, dall’altro, attribuito un assegno di mantenimento in favore della moglie Caia.
Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione Tizio, lamentando, tra l’altro, la “violazione ed errata applicazione dell’art. 156 c.c.” (in tema di mantenimento del coniuge) e la “violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter, co 4, c.c.” (in tema di mantenimento dei figli).

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5441/2018, ha ritenuto inammissibili entrambi i succitati motivi perché, pur prospettati come diretti a censurare violazione di norme di diritto, erano in realtà finalizzati a sollecitare una “diversa valutazione delle risultanze processuali” e, dunque, ad ottenere un riesame del merito delle questioni controverse, ciò che non è ammissibile nel giudizio di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte ha infatti affermato che “in relazione al riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, il ricorrente non contesta il principio sancito dall’art. 156 c.c. in base al quale il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione ha il diritto di ottenere dall’altro un assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, sussistendo una differenza di redditualità fra i coniugi, egli non sia in grado di mantenere in base alle proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva durante il matrimonio, ma semplicemente afferma che le risultanze processuali depongono per una situazione reddituale delle parti diversa da quella apprezzata dai giudici del merito, affermando che la moglie, prima fisioterapista e poi dipendente del Ministero dell’Istruzione, fruisce di un reddito superiore al suo e negando di svolgere attività di odontotecnico, che afferma cessata nel dicembre del 2000”.
La Corte ha ritenuto inammissibile questo motivo, perché con esso

Tizio aveva solo formalmente denunciato una “violazione ed errata applicazione dell’art. 156 c.c.”, mentre in realtà aveva lamentato una “diversa valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità”:


in particolare, ciò è palese in ordine alla ricostruzione della sua effettiva posizione reddituale: l’addebito oggetto della doglianza riassunta sub c), che ha portata dirimente per l’intera prospettazione del ricorso, si fonda, appunto, sulla negazione del fatto storico - svolgimento attività di odontotecnico - da cui, invece, muove la Corte territoriale per inferire la produzione del reddito: ciò che viene contestato non è dunque il procedimento logico da cui il giudice ha desunto l’esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto secondo la normalità dei casi, ma, a monte, l’accertamento del fatto noto, il che costituisce puro merito”.
La Corte ha, quindi, osservato che “il fatto indicato quale non esaminato, id est la condizione reddituale della [moglie], risulta[va], invece, appieno considerato, talché il vizio non sussiste[va] e la determinazione del contributo imposto [atteneva], anch’essa, al merito” e, pertanto, ad una questione non indagabile da parte del Giudice di legittimità.
Ed “analoghe considerazioni” la Corte di Cassazione ha esposto con riferimento al secondo motivo, relativo alla determinazione dell’assegno di mantenimento per le figlie.
Anche in questo caso, infatti,

solo formalmente Tizio aveva denunciato la “violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter, co 4, c.c.”, mentre in realtà, lamentando una “capacità economica dei genitori non paritaria a suo sfavore” ed una “entità incongrua dell’assegno impostogli e ripartizione delle spese straordinarie”, aveva formulato, nuovamente, “censure di merito”:


il padre non nega il principio secondo cui i genitori devono mantenere i figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti, in proporzione al proprio reddito, e considerate le loro esigenze, il tenore di vita goduto quando i genitori erano conviventi, il tempo di permanenza presso uno di questi, le risorse economiche di entrambi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, ma formula, nuovamente, censure di merito (capacità economica dei genitori non paritaria a suo sfavore, entità incongrua dell’assegno impostogli e ripartizione delle spese straordinarie), laddove: a) gli argomenti relativi al valore economico connesso al godimento della casa familiare sono eccentrici rispetto alla sentenza, che ha confermato la revoca della precedente assegnazione; b) gli oneri connessi al dovere del ricorrente di provvedere al mantenimento di altro figlio, procreato con la nuova compagna, sono stati espressamente considerati dai giudici del merito”.

 

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