I rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto hanno natura obbligatoria e quindi rientrano nell’ambito di applicazione dei Regolamenti che hanno sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968

La sentenza in commento riguarda il caso di due persone che hanno vissuto per qualche anno insieme in Ungheria senza attribuire una veste formale al loro rapporto di convivenza.
Al termine della convivenza, la donna ha ottenuto da un tribunale ungherese la condanna dell’uomo a corrispondere una somma “a titolo dello scioglimento del loro regime patrimoniale derivante dalla loro convivenza di fatto”, in base alla disposizione dell’art. 578G, §§ 1 e 2, punto 3 del codice civile ungherese, la quale prevede che “durante la loro convivenza, i conviventi di fatto acquisiscono la titolarità congiunta in proporzione al loro contributo all’acquisizione. Qualora non possa determinarsi tale proporzione, la stessa deve essere considerata identica. Il lavoro svolto all’interno della famiglia è qualificato come contributo all’acquisizione”.
La sentenza di condanna ungherese è divenuta definitiva ed esecutiva il 23 aprile 2009.
Dopo avere tentato inutilmente di portare la decisione in esecuzione in Ungheria, la donna ha chiesto al giudice ungherese di rilasciare il certificato per la sua esecuzione nel Regno Unito, dove l’uomo si era nel frattempo trasferito e dove lavorava percependo un reddito.
La richiesta di certificato si basava sull’art. 53 del Reg. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis, il quale stabilisce: “L’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I”.
Come è noto, il Reg. Bruxelles I bis ha modificato il regime dell’esecuzione delle decisioni, stabilendo l’abolizione del procedimento per l’exequatur che era invece previsto dal precedente Reg. 44/2001 (c.d. Bruxelles I).
Il Reg. Bruxelles I prevedeva già il principio del riconoscimento automatico delle decisioni emesse dalle autorità degli Stati membri, ma contemplava la necessità di un procedimento giurisdizionale nei casi in cui vi era contestazione o era necessario procedere ad esecuzione forzata. Ora invece il procedimento per l’exequatur è stato abolito dal Regolamento Bruxelles I bis, il quale prevede in modo automatico tanto il riconoscimento (disciplinato agli artt. 36-38), quanto l’esecutività (regolata dagli artt. 39-44), salva la possibilità di far valere i motivi ostativi previsti dall’art. 45 mediante un’apposita procedura delineata dagli artt. 46-51.
In base all’attuale disciplina, pertanto, una decisione esecutiva nello Stato membro di origine lo è automaticamente anche negli altri (art. 39) e può essere posta in esecuzione alle stesse condizioni prescritte per le decisioni ivi esecutive (art. 41.1), con le modalità stabilite dagli artt. 41 - 44, i quali richiedono la previa notifica al debitore di un attestato, previsto dall’art. 53, da cui risulta che la decisione possiede le caratteristiche richieste per la sua esecutività.
È questo attestato che era stato richiesto al giudice ungherese.
Viceversa, l’attestato previsto dall’art. 54 del Reg. Bruxelles I non era sufficiente per procedure già ad esecuzione forzata, ma doveva essere presentato nel procedimento di exequatur insieme a copia autentica della decisione per ottenere, nel modo più rapido possibile, la dichiarazione di esecutività della decisione (oggi abolita).
Il giudice ungherese ha sospeso il procedimento avviato per il rilascio del certificato, che, collocandosi in linea di continuità con il precedente giudizio di merito, legittima il giudice a proporre delle questioni pregiudiziali, ed ha sottoposto alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima chiedeva se il giudice doveva rilasciare il certificate automaticamente o se era tenuto a verificare che la controversia rientrasse nell’ambito di applicazione del Reg. Bruxelles I bis.
Con la seconda chiedeva se i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto esulassero dall’ambito di applicazione del Reg. Bruxelles I bis in forza dell’art. 1.2. lett. a) nella parte in cui precisa che il Regolamento non si occupa “del regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio”.
La Corte di Giustizia ha innanzitutto chiarito che, dato che la decisione ungherese da portare in esecuzione risaliva al 2009 e il Regolamento Bruxelles I bis trova applicazione solo per i procedimenti promossi successivamente al 10 gennaio 2015, mentre per quelli promossi prima continua ad applicarsi il Regolamento Bruxelles I, a differenza di quanto ritenuto dal giudice ungherese, nella fattispecie trova applicazione il Reg. Bruxelles I non il Reg. Bruxelles I bis.
Ciò premesso, rispondendo alla prima questione la Corte ha chiarito che “l’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare – in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull’applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento”.
Rispondendo alla seconda questione la Corte ha poi escluso che i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto siano esclusi dall’ambito di applicazione del Reg. Bruxelles I in quanto rapporti assimilabili al matrimonio, per due ordini di ragioni:
- in primo luogo, perché il Reg. Bruxelles I bis riguarda in generale la materia civile e commerciale, ad eccezione dei rapporti esclusi, la cui elencazione è da interpretarsi in modo restrittivo (§ 43 della motivazione) e “l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 esclude dall’ambito di applicazione di tale regolamento il regime patrimoniale tra coniugi. L’estensione di tale esclusione al regime patrimoniale derivante da rapporti che, secondo la legge applicabile a questi ultimi, hanno effetti comparabili al matrimonio è stata introdotta solamente dal regolamento n. 1215/2012” (§ 39 della motivazione);
- in secondo luogo la Corte ha ricordato che nella sua giurisprudenza interpretativa della Convenzione di Bruxelles del 1968, ma con considerazioni estendibili anche al Reg. Bruxelles I che l’ha sostituita, essa ha già chiarito che

“la nozione di «regime patrimoniale fra coniugi» comprende i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento del medesimo”.

Pertanto, dato che nella fattispecie è pacifico che “le parti del procedimento principale non erano unite da vincolo coniugale, i rapporti patrimoniali risultanti dalla loro convivenza di fatto non possono essere qualificati come «regime patrimoniale fra coniugi» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 44/2001” (§ 42 della motivazione).
Sulla base di tali motivi, la Corte ha concluso che “occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae tale regolamento”.

La sentenza della Corte appare condivisibile nella misura in cui considera obbligazioni rientranti nell’ambito di applicazione del Reg. Bruxelles I in materia civile e commerciale i rapporti patrimoniali tra persone unite da un rapporto di convivenza di fatto non registrata.

Ci si può domandare se tali rapporti oggi rientrerebbero nell’ambito di applicazione del Reg. Bruxelles I bis o se ne rimarrebbero esclusi in forza dell’art. 1.2 lett. a) che lascia fuori, inter alia, “il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio”.
A nostro giudizio è corretto ritenere che i rapporti patrimoniali derivanti da convivenze di fatto continuino ad essere disciplinati dal Reg. Bruxelles I bis, perché l’esclusione dell’art. 1.2 lett. a) vale solo per i rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio quali si può dire siano le unioni civile registrate, non invece le semplici unioni di fatto.
Ed infatti, l’esclusione si giustifica perché, a differenza di quanto avveniva nel vigore del Reg. Bruxelles I,  gli effetti patrimoniali delle unioni civili registrate sono oggi disciplinati da una fonte specifica costituita dal Reg. 1104/2016 (e ciò era già in programma ai tempi dell’adozione del Reg. Bruxelles I bis); tale Regolamento, però, non vale per gli effetti patrimoniali delle convivenze di fatto alle quali deve attribuirsi natura obbligatoria più che familiare con conseguente loro sottoposizione alla generale disciplina del Reg. Bruxelles I bis valevole per la materia civile e commerciale.

 

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