Cade in comunione l’immobile acquistato dai coniugi col denaro donato dalla madre di uno di essi

La Cassazione, con ordinanza n.19537/2018, ha respinto il ricorso presentato da un marito separato contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona, che aveva confermato quella di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale il giudice piceno aveva respinto le domande proposte nei confronti della ex moglie per vedersi riconoscere la proprietà esclusiva dell’immobile oggetto, a suo dire, di donazione indiretta da parte della madre, che gli aveva fornito il denaro necessario all’acquisto.  
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 29.12.2016, aveva infatti respinto il gravame del marito separato, confermando il rigetto delle domande dirette alla dichiarazione di nullità o di inefficacia dell’atto di compravendita relativo all’acquisto della comproprietà da parte dell’ex moglie, per non averne quest’ultima corrisposto il prezzo, nonché la dichiarazione di nullità del dissimulato atto di donazione dal marito alla moglie per mancanza di forma, con la conseguente dichiarazione dell’esclusiva proprietà del bene in capo all’appellante.  
Questi sosteneva che il bene non rientrava nella comunione tra i coniugi perché oggetto di donazione indiretta a suo favore da parte della madre che aveva finanziato l’acquisto.
La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello avesse motivato con coerenza sul tema della donazione dalla madre al figlio, rilevando che

la donazione da madre a figlio in procinto di matrimonio si riferiva solo a somme di denaro” da utilizzare per l’acquisto della casa familiare, e dunque, il figlio ”impiegando tale somma nell’acquisto da condividere con la futura moglie, ha in tal modo donato a questa il 50% della proprietà consentendone l’intestazione alla medesima”.

In conclusione il bene acquistato con il denaro fornito dalla madre al figlio doveva ritenersi ricaduto nella comunione legale e come tale donato al coniuge per il 50% della proprietà, escludendo una donazione indiretta dell’intero immobile al donatario.
La Cassazione conclude ritenendo coerente anche il giudizio della Corte di merito in merito alla forma delle donazioni indirette per le quali non è necessario l’atto solenne, ma la sola forma prescritta per il negozio che realizza lo scopo di liberalità, in questo caso l’atto di compravendita.      

 

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