Legittima la sorveglianza speciale per l’indiziato di stalking

La Questura di Milano, in applicazione dell’art. 4 lett. i-ter d. lgs. 159/2001, aveva proposto un soggetto indiziato del reato di stalking per l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. con l’obbligo del soggiorno nel comune di residenza e/o dimora, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex compagna, nonché con divieto di comunicare con la stessa e con l’ulteriore richiesta di applicazione di un percorso trattamentale.

La richiesta era stata avanzata ai sensi dell’art. 4 d. lsg. 159/2011 (misure di prevenzione e antimafia) così come modificato dalla l. 161/2017 che ha ampliato il catalogo dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione introducendo sub lett. i-tergli indiziati del reato di cui all’art.612 bis c.p.”.

Il decreto in commento, con il quale il Tribunale di Milano – sezione autonoma misure di prevenzione – ha accolto in parte la proposta della competente Questura, costituisce una prima applicazione della recente normativa.

Il soggetto proposto per la misura di prevenzione era stato arrestato il 20/2/2018 in flagranza del reato di violenza sessuale ai danni dell’ex compagna che nell’occasione aveva anche minacciato con un coltello; all’esito del giudizio di convalida era stato sottoposto a misura custodiale, prima carceraria e poi domiciliare.

Il proposto era inoltre indiziato del reato di cui all’art. 612 bis c.p., sempre in danno dell’ex compagna, per fatti commessi tra gennaio 2016 e febbraio 2018.

Nel procedimento radicatosi avanti il Tribunale di Milano il difensore del proposto ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 lett. i-ter d. lgs. 159/2011 per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonché per violazione del principio di determinatezza in relazione al diritto sovranazionale ed in particolare ai principi elaborati nella decisione della Corte EDU, Grande Camera, del 23 febbraio 2017 De Tommaso c. Italia.

Il Tribunale meneghino ha ritenuto manifestamente infondate le questioni d’illegittimità costituzionale sotto i diversi profili evidenziati, affrontando anche il tema degli effetti nell’ordinamento interno della sentenza De Tommaso.

Il decreto in commento ha precisato che la Corte EDU ha analizzato la categoria giuridica della pericolosità generica e non quella qualificata dalla descrizione di un titolo di reato (come nel caso di indiziato di stalking).

La decisione della Grande Camera comporta

l’obbligo per il giudice nazionale di fondare il giudizio di pericolosità sociale su fatti certi (c.d. concretezza della pericolosità)

perché accertati con sentenze irrevocabili o, se ancora in corso di accertamento, dotati di gravità indiziaria, escludendo dagli elementi di prova valutazioni meramente soggettive dell’Autorità proponente che non siano supportate da riscontri fattuali oggettivi (orientamento ribadito da un recente intervento della Suprema Corte: Cass. pen. 36258/2017).

Il decreto in commento ha quindi richiamato l’ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal G.I.P., ritenendo pienamente integrato il grave quadro indiziario a carico del proposto ed evidente la sua pericolosità sociale, sottolineando come l’uso di un coltello da cucina per ottenere un rapporto sessuale rappresenti un indice accentuato di pericolosità sociale, concreto ed attuale, sintomatico di tratti personologici violenti.

Con riferimento ai lamentati profili di irragionevolezza ed irrazionalità il Tribunale ha ancora osservato che “in un paese dove circa un quarto degli omicidi volontari riguarda casi di femminicidio – evento terminale spesso preceduto da attività persecutorie poste in essere dall’agente violento- e dove il 77% delle vittime del delitto di atti persecutori risultano essere di sesso femminile, non appare certamente irragionevole e/o irrazionale, su un piano di lettura costituzionale, l’aver introdotto da parte del legislatore un ulteriore strumento di tutela sociale per il contenimento di forme di pericolosità diffusa da accertare secondo i parametri probatori sopra indicati”.

Il Tribunale, all’esito di un’ampia e approfondita valutazione di tutti gli elementi acquisiti, ha ritenuto equo applicare al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per un periodo di anni 1 e mesi 6, “tenendo conto della presenza di un evidente discontrollo degli agiti violenti”.

Non ha ritenuto applicabile la misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza / o di dimora, in quanto distonica e irrilevante rispetto al profilo di pericolosità sociale tracciato, vivendo in particolare la persona offesa nello stesso comune di residenza del proposto e cioè in Milano.

Il decreto in commento ha pure ritenuto inapplicabile la “c.d. ingiunzione terapeutica” per difetto del consenso da parte del soggetto proposto, ha invece ritenuto applicabili le ulteriori prescrizioni – di uguale durata temporale – quali il divieto di frequentare i luoghi (residenza, dimora, lavoro, luoghi di vacanza o di viaggio, luogo della scuola frequentata dal figlio minore a solo titolo esemplificativo) normalmente frequentati dalla persona offesa; sancendo comunque l’obbligo di mantenersi in ogni caso ad almeno 1000 metri di distanza dalla persona offesa e di allontanarsi immediatamente in caso di incontro assolutamente occasionale; ha sancito inoltre il divieto di effettuare, con ogni mezzo epistolare, telefonico, telematico o altro qualsiasi comunicazione con la vittima.

Da ultimo, il Collegio ha disposto la notifica del decreto alla persona offesa, in quanto vittima vulnerabile ai sensi dell’art. 90 quater c.p.p..

Il Tribunale ha osservato che malgrado il nostro ordinamento non preveda un obbligo di comunicazione dell’adozione di misure di prevenzione, ma nemmeno sancisca un divieto in tal senso, deve ritenersi conforme alla direttiva sulle vittime di reato 2012/29/UE metterle sempre a conoscenza della situazione detentiva (rectius: riguardante la libertà personale) dell’aggressore, al fine di potersi tutelare sul piano comportamentale concreto.

 

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli