Il mantenimento del figlio … ma possidente immobiliare

Su ricorso promosso dal padre per la revisione di un decreto del Tribunale dei Minorenni, in relazione alle condizioni di mantenimento della figlia maggiorenne, nata da una convivenza ante riforma, il Tribunale di Padova in composizione collegiale è stato investito di un’istanza di revoca del contributo. Il ricorrente fondava la propria domanda sul fatto che la figlia avesse ricevuto un legato immobiliare, sostenendo che i beni che ne erano oggetto avrebbero potuto produrre reddito, rendendo la figlia autosufficiente. Nel costituirsi in giudizio, la madre della ragazza e quest’ultima quale contro interessata rilevavano che costei, ancora studentessa di scuola superiore, intendeva proseguire gli studi con l’iscrizione all’università e contestavano che gli immobili avessero il valore indicato in ricorso e potessero produrre il reddito ipotizzato.
Il Tribunale ha sul punto affermato che “l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento della prole deve comunque  essere posto in stretta correlazione  con l’obbligo di istruire ed educare  il figlio, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”, con la precisazione che “tale obbligo di mantenimento non cessa ipso iure al raggiungimento da parte del figlio medesimo della maggiore età di quest’ultimo ma cessa solo a seguito del comprovato raggiungimento da parte del figlio medesimo di un’effettiva  e stabile indipendenza economica, ovvero  della sua dimostrata colposa inerzia nell’attuazione o prosecuzione  di un valido percorso di formazione e/o studio”.
Ciò posto, il Tribunale, con riferimento al caso sottopostogli, ha osservato da un lato che la ragazza (diciottenne) “sta frequentando con profitto la scuola superiore e ha espresso l’aspirazione di continuare gli studi” e, dall’altro, che “le unità immobiliari ad essa legate non producono, allo stato, il reddito indicato in ricorso”.                
Per metterle “a frutto”  la giovane avrebbe dovuto “attivarsi”, dedicandosi ad una serie di attività che, “a prescindere dalla competenza richiesta”, l’avrebbero inevitabilmente distolta dallo studio.
In generale, poi, il Collegio ha osservato che

il raggiungimento  dell’indipendenza economica da parte di una figlia diciottenne non può ritenersi provato con la mera valutazione della capacità reddituale connessa ai cespiti da questa posseduti” .                                                

A questo fine i Giudici hanno richiamato i limiti giurisprudenziali del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, rilevando che

non qualsiasi impiego o  reddito fa venir meno  l’obbligo del mantenimento, essendo necessario a tal fine un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento” (Cass. Civ. n. 4765 /2002; Cass. Civ. n. 21773/08; Cass. Civ. n. 14123/11; Cass. Civ.  n. 1773/12).


Il ricorrente, infatti, aveva negato di poter sostenere economicamente la figlia, derivando il proprio reddito unicamente dal proprio patrimonio immobiliare, e che la figlia avrebbe dovuto mettere in secondo piano l’impegno per lo studio, dedicandosi a percepire i canoni degli immobili ricevuti in legato. I Magistrati, però, nell’analizzare la situazione fattuale delle parti, hanno considerato che lo stesso ricorrente vantava un percorso formativo non limitato alla scuola superiore e aver per anni esercitato una libera professione, concludendo che “in considerazione  dell’età, delle aspirazioni e delle inclinazioni della ragazza, nonché dell’entità e delle caratteristiche del patrimonio a lei intestato e considerate anche le condizioni personali ed economiche  dei suoi genitori, non si ritiene che la stessa posso considerarsi economicamente autosufficiente”.                         
La conclusione tratta dal Tribunale da questi presupposti è “che la giovane abbia il diritto di dedicarsi agli studi e di essere mantenuta dai propri genitori, almeno fino a quando ella dimostra impegno  e dedizione nell’ottica di un progetto formativo tale da consentirle di raggiungere una professionalità in linea con le proprie  aspirazioni ed inclinazioni, come anche il padre prima di lei ha potuto fare”.                               

 

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