Penale: girare col coltello non è giustificato dal credo religioso

IL CASO. Protagonista della vicenda, oggetto della Cass. Pen., sent. n. 24084/2017, un indiano sikh, il quale era stato trovato dalla polizia locale in possesso di un coltello (kirpan), portato alla cintura.

Richiesto di consegnarlo, costui aveva opposto rifiuto, adducendo che “il comportamento si conformava ai precetti della sua religione, essendo egli un indiano SIKH”.

Il Tribunale di Mantova lo aveva condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110/1975, per aver portato “fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, un coltello … idoneo all’offesa per le sue caratteristiche”.

Per il Giudice di merito, infatti, le usanze religiose “integravano mera consuetudine della cultura di appartenenza e non potevano avere l’effetto abrogativo di norma penale dettata a fini di sicurezza pubblica”.

Avverso questa sentenza l’indiano aveva presentato ricorso per cassazione, lamentando come il porto del coltello fosse giustificato dalla sua religione e trovasse tutela nell’art. 19 Cost..

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.

Anzitutto, ha premesso come il reato contestato avesse natura contravvenzionale e fosse punito (anche a titolo di colpa) in assenza di un “giustificato motivo”, ravvisando quest’ultimo quando “le esigenze dell’agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto”.

Per il Collegio di legittimità, tuttavia, il “simbolismo legato al porto del coltello” non poteva integrare “giustificato motivo del trasporto” del kirpan e, dunque, “la scriminante posta dalla legge”.

Poste tali premesse, la Cassazione ha colto l’occasione per ribadire, in termini generali, che “in una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell’art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale

il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. È quindi essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina.

La decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere”.

La Corte di Cassazione ha, quindi, sostenuto che “proprio la libertà religiosa, garantita dall’art. 19 invocato, incontra dei limiti, stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula dell’ordine pubblico

come confermato dalla “sentenza numero 63 del 2016” del “Giudice delle leggi”, dall’“articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo … al secondo comma” e dalla “giurisprudenza Europea” in generale.

Il Giudice di legittimità ha, pertanto, concluso che, “tenuto conto che l’articolo 4 della legge n. 110 del 1975 ha base nel diritto nazionale, è accessibile alle persone interessate e presenta una formulazione abbastanza precisa per permettere loro – circondandosi, all’occorrenza, di consulenti illuminati – di prevedere, con un grado ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un atto determinato e di regolare la loro condotta (Go. ed altri c. Polonia (Grande Camera), n 44158/98, § 64, CEDU 2004)”, va affermato il principio per cui “

nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere
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