L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario

IL CASO. Tizio aveva convenuto in giudizio i coeredi nella successione testamentaria di Sempronio, chiedendo, tra le altre cose, che venisse accertata la lesione della propria quota di riserva (quale figlio, ex art. 537, co. 2, c.c.), con conseguente sua reintegra.
Sia il Tribunale di Lucca in primo grado che la Corte d’Appello di Firenze hanno rigettato le domande dell’attore, ritenendo che l’accettazione del legato da parte dell’attore, con immissione nel godimento dei beni che ne erano oggetto, avesse integrato una rinuncia tacita a far valere la lesione di legittima, sia ex art. 590 c.c., sia quale comportamento concludente incompatibile con la volontà di agire in riduzione.

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione, con sentenza 5.1.2018, n. 168, ha in primo luogo escluso che l’esecuzione delle disposizioni testamentarie da parte del legittimario leso rappresenti una causa ostativa al promovimento dell’azione di riduzione ai sensi dell’art. 590 c.c..
Infatti, mentre detta norma dispone che chi abbia dato volontaria esecuzione alla disposizione testamentaria della quale conosceva la nullità non può far valere l’invalidità della stessa,

l’azione di riduzione si fonda, al contrario, proprio sulla validità ed efficacia della disposizione testamentaria lesiva dei diritti dell’erede necessario.


In secondo luogo, la Suprema Corte ha ritenuto che l’acquisto del legato (che avviene di diritto, senza bisogno di accettazione) da parte del legittimario parzialmente pretermesso non possa essere considerato, di per sé solo, quale manifestazione della volontà abdicativa rispetto al promovimento dell’azione di riduzione in assenza di ulteriori, inequivoche circostanze che possano provare la volontà di rinunciare alla predetta azione.
La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui

il diritto patrimoniale e potestativo del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l’apertura della successione, è rinunziabile anche tacitamente, sempreché detta rinuncia sia inequivocabile.


E’ quindi necessario un comportamento del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il proprio diritto alla reintegra della quota lesa.
Nel caso di specie il legatario, erede legittimario parzialmente pretermesso, si era immesso nel godimento dei beni oggetto del legato, traendo anche i relativi frutti. Non si trattava però di un legato in sostituzione di legittima per il quale avrebbe trovato applicazione il disposto dell’art. 551 c.c. (ovvero la necessità della rinunzia del legato per poter agire in riduzione da parte del legittimario).
In conclusione,

l’esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie non preclude al legittimario l’azione di riduzione salvo che gli abbia manifestato, anche tacitamente, la volontà di rinunziare all’integrazione della propria quota di legittima.


Tale tipo di rinunzia può pacificamente avvenire anche tacitamente e può essere desunta da un complesso di elementi concordanti, da cui emerga che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell’esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile, ma tuttavia abbia eseguito integralmente la disposizione medesima.
Va infine ricordato che la rinunzia da parte del legittimario all’azione di riduzione, avvenga in modo espresso o tacito, deve comunque collocarsi temporalmente dopo l’apertura della successione.
E’ infatti noto che, laddove questa rinuncia si concretizzasse in epoca anteriore all’apertura della successione, ricadrebbe giocoforza nel divieto dei patti successori ex art. 458 c.c..

 

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