Il diritto dei nonni al rapporto coi nipoti secondo la Corte CEDU

Con una sentenza depositata il 7.12.2017 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, chiamata a pronunciarsi in merito alla violazione dell’art.8 della Convenzione, ha condannato lo Stato Italiano a pagare ai ricorrenti, due cittadini italiani, nonni di tre minori, la somma di € 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale subito per non aver potuto incontrare i loro nipoti. Infatti, nonostante due sentenze del Tribunale per i minori di Bologna avessero disposto la ripresa graduale dei rapporti fra nonni e nipoti, tale frequentazione era stata di fatto impedita per un periodo di ben cinque anni.
La complessa vicenda trae origine da un provvedimento del Tribunale di Bruxelles del 2004 che, accertata l’incapacità genitoriale della madre, aveva disposto la custodia dei tre bimbi, rispettivamente di tre, due e un anno, presso i nonni, con presa in carico dei servizi sociali di Ferrara, fino al 2010. In seguito i nonni, lasciati soli nella gestione dei nipoti, avevano ripetutamente richiesto ai servizi sostegno nella cura di questi ultimi, sino a che i servizi stessi avevano chiesto il loro collocamento in una casa di accoglienza e l’apertura della procedura per la dichiarazione della loro adottabilità, ciò che era avvenuto nell’estate del 2012.
Da allora, e sino al 2017, si interrompeva ogni rapporto fra nonni e nipoti.
I ricorrenti si erano costituiti nel procedimento pendente avanti al tribunale, lamentando di non essere stati convocati e l’assenza di miglioramento nello stato psicologico dei minori, nonostante l’allontanamento, chiedendo in seguito di poter riprendere i contatti con i nipoti.
Con un provvedimento del maggio 2014 (nonostante il parere contrario dei servizi) il Tribunale disponeva la ripresa dei contatti, in forma protetta, tra nonni e nipoti, ma questa non avveniva per l’opposizione dei servizi.
In un primo tempo, questi l’avevano sconsigliata, considerandola in contrasto con la soluzione inizialmente prospettata e cioè quella “di adottabilità”, mentre in un secondo tempo, non è stata attuata, avendo ritenuto prioritario ripristinare i rapporti dei minori con la madre.
La convivenza con la madre veniva di fatto in seguito ristabilita, con conseguente pronuncia (nell’ottobre 2015) di non luogo a procedere in merito allo stato di adottabilità, e ordine ai servizi di organizzare un programma di incontri tra nonni e nipoti secondo le modalità più consone ai minori.
Dopo circa un anno, considerata la perdurante inerzia dei servizi, i nonni si si erano rivolti alla Corte Europea, lamentando la violazione dell’art.8 della Convenzione.
Il dato di fatto centrale da cui muove l’esame della Corte è la mancata esecuzione da parte dei servizi dei due provvedimenti, del 2014 e del 2015, con cui il Tribunale aveva disposto gli incontri dei ricorrenti con i nipoti, all’evidenza ritenendoli conformi all’interesse dei bimbi, e ciò nonostante l’insussistenza di una qualche valutazione negativa sulla loro capacità di accudimento.


La Corte, dopo aver premesso che il legame fra ascendenti e nipoti rientra certamente nella nozione di vita familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione e rappresenta quindi un legame da tutelare e preservare attraverso misure idonee,

ha ritenuto che la causa della ingiustificata rottura dei rapporti fosse da attribuirsi “alla mancanza di diligenza da parte delle autorità competenti”.  Infatti le autorità non avevano attivato, in un termine ragionevole, misure idonee a mettere in atto il diritto di visita dei ricorrenti, con ciò vanificando le due pronunce del Tribunale che l’avevano riconosciuto.
In conclusione, da parte delle autorità vi era stata mancanza di sforzi adeguati per salvaguardare il legame familiare e mancanza di considerazione sulle conseguenze gravi e, per certi aspetti, irreparabili derivate dalla rottura della predetta relazione.
In particolare, la Corte stigmatizza la disapplicazione dei provvedimenti giudiziali da parte dei servizi, osservando che “questi non hanno messo in atto alcun progetto di riavvicinamento e…non sono mai state adottate misure quali un lavoro di preparazione sia per i minori che per gli adulti della famiglia, volte a favorire il ripristino delle relazioni che sembravano ancora potenzialmente positive”.
La vicenda ripropone il tema del ruolo dei servizi sociali nel processo della famiglia e nella relazione con l’Autorità giudicante.
L’inerzia nell’attuazione delle decisioni del tribunale è stata tale da far prevalere nei fatti il diverso parere dei servizi, come se questi potessero operare in autonomia ed a prescindere dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.


Questa considerazione non deve però far dimenticare l’importante principio affermato dalla Corte CEDU in merito al fatto che il diritto dei nonni a relazionarsi coi nipoti è tutelato dall’art.8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Tale previsione della convenzione CEDU “tende sostanzialmente a preservare l’individuo dalle ingerenze arbitrarie della pubblica autorità” potendo “anche generare obblighi positivi inerenti a un “rispetto” effettivo della vita famigliare”, come ha ricordato la stessa Corte CEDU in altra recente decisione (sentenza 09.02.2017, Solarino c.Iblia)
Su questa base la Corte, pronunciandosi sul ricorso dei nonni, ha ritenuto che

le autorità nazionali non abbiano compiuto sforzi adeguati e sufficienti per preservare il legame familiare tra i ricorrenti e i nipoti, ed abbiano così violato il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare garantito dall’art.8 della Convenzione”.   
 

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli