La rinuncia all azione di riduzione è atto revocabile ex art 2901 cc.

Con sentenza non definitiva, decisa in Camera di Consiglio il 9.4.2018 e pubblicata il 30.6.18, il Tribunale di Rimini ha affermato l’esperibilità dell’azione revocatoria ex art 2901 cc. da parte del creditore nei riguardi dell’atto di rinuncia dall’azione di riduzione posto in essere dal debitore ed altresì l’esperibilità dell’azione surrogatoria, esperita cumulativamente.

IL CASO. La società Alfa è creditrice di Tizio per un importo ingente, in forza di decreto ingiuntivo non opposto, esecutivo. Tizio, nullatenente, una volta apertasi la successione del padre e pubblicato il testamento con cui Tizio veniva totalmente pretermesso dall’eredità paterna e designati eredi il coniuge e gli altri fratelli, ha rinunziato all’azione di riduzione e ha prestato acquiescenza alle disposizioni testamentarie del padre.
La società Alfa ha convenuto quindi in giudizio Tizio e gli eredi affinché fosse dichiarata l’inefficacia ex art 2901 cc dell’atto di rinunzia all’azione di riduzione e dell’atto di acquiescenza alle disposizioni testamentarie. Conseguenzialmente, la società Alfa ha esercitato, in via surrogatoria, l’azione di riduzione, chiedendo l’accertamento della lesione della quota di legittima spettante a Tizio e, per l’effetto, la reintegrazione della predetta quota.
Il debitore Tizio, convenuto principale, non si era costituito. Degli altri coeredi si era costituito solo il fratello Sempronio, il quale aveva eccepito che la creditrice Alfa avrebbe dovuto proporre azione ex art 524 cc (impugnazione all’eredità da parte dei creditori) ed altresì l’inammissibilità dell’azione proposta, in quanto nel caso non era configurabile l’inerzia del debitore, ex art 2900 cc, avendo Tizio compiuto un atto, quale la rinunzia all’azione di riduzione.
Il Collegio, prima di decidere sulle istanze istruttorie della società creditrice (che aveva chiesto una consulenza tecnica per accertare la consistenza dell’asse ereditario), tratteneva la causa in decisione sulla questione preliminare in diritto, relativa all’inammissibilità o meno dell’azione revocatoria ex art 2901 cc nei riguardi di un atto abdicativo quale la rinunzia all’azione di riduzione, nonché della collegata, ulteriore questione relativa all’ammissibilità dell’azione surrogatoria in presenza di un comportamento ‘attivo’ del debitore.

LA SENTENZA.  Con l’indicata sentenza non definitiva il Tribunale di Rimini ha affrontato la questione se possa dirsi ammissibile una azione surrogatoria, quale quella esercitata dalla società Alfa, nel caso in cui il legittimario pretermesso non si sia limitato a mantenere un atteggiamento inerte rispetto alla possibilità di perseguire la quota di eredità riservatagli dalla legge, ma abbia espressamente e formalmente rinunciato all’esperimento della relativa azione. Secondo alcuni, difetterebbe il presupposto tipico dell’azione surrogatoria, rappresentato appunto dall’inazione del debitore rispetto alla situazione giuridica suscettibile di determinare l’incremento del suo patrimonio.
In tal senso si è espressa la sentenza della Corte di Cassazione n. 1996/16, ma - ha osservato il Tribunale - nella fattispecie all’esame della Corte tuttavia il debitore aveva ricevuto un legato in sostituzione di legittima ed il Giudice d’appello aveva ritenuto che il creditore non potesse sostituirsi ad esso nell’esercizio della facoltà di rinuncia ai sensi dell’art 551, primo co., cc.
In detta sentenza la Cassazione si era espressa nei seguenti termini:
mentre, quindi, nell’ipotesi del legittimario pretermesso, l’assenza di iniziativa dell’erede debitore può assumere rilievo di inerzia, tale da fondare l’esperimento dell’azione surrogatoria, nella fattispecie di cui all’art 551 cc le conseguenze giuridiche del mancato esercizio del potere di rinuncia spettante all’istituto sono espressamente previste dalla legge e non implicano alcuna  trascuratezza nell’esercizio dei suoi diritti, quanto un atto volitivo gestorio del rapporto successorio e quindi del proprio patrimonio, tale da escludere l’ammissibilità dell’azione surrogatoria”.
Il Tribunale ha ritenuto che il caso oggetto della controversia tra la società Alfa e Tizio non fosse assimilabile a quello esaminato dal precedente citato, dal momento che Tizio non aveva ricevuto alcun legato dal genitore, rimanendo del tutto pretermesso dalla successione.
Continua la motivazione della sentenza rilevando che il requisito dell’inerzia deve essere confrontato con il contegno del debitore che, nel caso, si è intersecato nella dichiarazione di rinuncia all’azione di riduzione.
Ed è qui che entra in gioco la combinazione della surrogatoria con l’azione revocatoria proposta dall’attrice in via prioritaria, proprio per neutralizzare gli effetti della suddetta rinuncia.
A tal proposito è necessario verificare se tale rinuncia integri un atto di disposizione del patrimonio ai sensi dell’art 2901 cc.
Il convenuto, per negare questo assunto, ha richiamato il dictum di Cass. n. 4005/13, che ha differenziato gli atti abdicativi a seconda che si ricolleghino ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita al patrimonio del rinunziante o che invece si sostanzino nella rinunzia ad una facoltà per effetto della quale non resta modificato, né attivamente, né passivamente il compendio patrimoniale del debitore. Nel primo caso l’azione revocatoria è senza dubbio ammissibile, nel secondo caso no, perché il futuro incremento del patrimonio del debitore non si pone come conseguenza immediata della mancanza di rinunzia, ma dipende da altro.
Ha ritenuto il Tribunale che gli ostacoli all’esperibilità delle due azioni isolatamente considerate appaiono agevolmente superabili con un criterio ermeneutico più ampio, che abbracci in una visuale unitaria gli effetti complessivi delle due azioni, così come scaturenti dalla loro reciproca combinazione.
Ha quindi concluso il Tribunale che:


“…e invero, da un lato l’effetto abdicativo dell’atto revocando si può riconnettere ad una posizione giuridica acquisibile al patrimonio del debitore proprio attraverso l’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione, la sfera giuridica del debitore si trova nella medesima situazione nella quale si sarebbe trovato ove tale atto non fosse stato posto in essere: si ricrea, cioè, logicamente la condizione di inerzia presupposto dell’azione surrogatoria. A questo punto, la questione se l’esercizio dell’azione di riduzione sia idoneo, in concreto, a determinare un effettivo incremento del patrimonio del debitore (sortendo l’operazione relictum  meno debiti più donatum un risultato positivo, al netto delle donazioni che il legittimario deve  imputare sibi ex art. 564, II co., c.c.) diviene questione di merito, dalla cui soluzione dipende l’accoglimento o meno della revocatoria stessa”.


Secondo il Tribunale pertanto, una volta eliminati gli effetti della rinuncia all’azione di riduzione, si profila il presupposto dell’inerzia del debitore, suscettibile di causare alla creditrice un pregiudizio tale da compromettere l’esatto adempimento dell’obbligazione portata dal decreto ingiuntivo.
Per quel che riguarda la natura del diritto oggetto di surrogazione, il Tribunale non ha avuto dubbi nel ritenere che quello alla reintegrazione della quota di legittima sia un diritto di natura patrimoniale.                               

 

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