Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale

La sentenza della Corte di Giustizia 20 settembre 2018, in causa C- 214/17, si è occupata della questione se la legge dello Stato di residenza abituale del debitore che, in deroga alla regola generale, disciplina le obbligazioni alimentari tra il padre e il figlio quando il creditore si è avvalso della facoltà di radicare la causa nel luogo in cui il debitore ha la residenza abituale, si applichi anche per la domanda di riduzione dell’assegno alimentare presentata dal debitore dinanzi al giudice dello Stato della propria residenza abituale.

Nel caso che ha originato la pronuncia della Corte, una cittadina austriaca residente in Italia aveva proposto domanda di assegno alimentare nei confronti del padre, cittadino austriaco residente in Austria, dinanzi al Tribunale di Innsbruck.

La giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari nella famiglia è disciplinata dal Regolamento UE 4/2009, che viene in considerazione ogni qualvolta la vicenda presenta elementi di internazionalità, in quanto non si esaurisce in un unico Stato.

Nella fattispecie, padre e figlia erano entrambi cittadini austriaci, ma la questione non poteva definirsi interna all’ordinamento austriaco, in quanto la figlia risiedeva in Italia.

Orbene, se non vi è una scelta del foro, l’articolo 3, lett. b) del Reg. 4/2009, prevede che il creditore possa instaurare la causa per gli alimenti dinanzi al giudice dello Stato di propria residenza abituale.

Questa disposizione mira a favorire il creditore di alimenti, consentendogli di radicare la causa nel luogo in cui risiede, dove quindi si manifestano le sue esigenze di vita, anche quando, come normalmente avviene, assume la veste di attore.

Tuttavia, l’art. 3 lett. a) del Regolamento consente di radicare la causa anche dinanzi al giudice dello Stato di residenza abituale del convenuto.

Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, perché probabilmente la figlia trovava più conveniente far valere la sua pretesa dinanzi al giudice austriaco dove il procedimento e la lingua erano per lei più familiari.

Quanto alla legge applicabile, l’articolo 15 del Regolamento rinvia alla disciplina di conflitto contenuta nel protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007.

L’art. 3 del Protocollo stabilisce che, se non vi è una scelta di legge, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

Tale criterio corrisponde alla ratio di valutare l’an e il quantum della prestazione, in base alla legge del luogo dove il creditore deve soddisfare le proprie esigenze di vita.

Tuttavia, l’articolo 4, per le obbligazioni dei genitori nei confronti dei figli, consente di applicare la lex fori in alcuni casi in cui essa garantisce un risultato migliore rispetto a quella dello Stato di residenza abituale del creditore.

In particolare, l’art. 4.3 stabilisce che, se - come nel nostro caso - il creditore si è avvalso della facoltà di adire il giudice dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro, sempre che questa consenta il soddisfacimento della pretesa. Come si vede, il Regolamento tende a garantire la coincidenza tra forum e ius perché normalmente la lex fori consente di realizzare la pretesa in tempi più rapidi e con costi inferiori.

Nella fattispecie, pertanto, il Tribunale di Innsbruck ha concesso alla figlia un assegno alimentare in base alla legge austriaca.
Successivamente, il padre ha chiesto allo stesso Tribunale di Innsbruck la riduzione dell’assegno di mantenimento, allegando che il proprio reddito era diminuito.
La sua domanda è stata rigettata sia dal Tribunale circoscrizionale di Innsbruck, sia dal Tribunale del Land di Innsbruck.
In particolare, il giudice di appello ha rigettato la pretesa in base alla legge austriaca, sostenendo che doveva trovare applicazione la stessa legge in forza della quale era stato concesso l’assegno. Il padre invece sosteneva che per la riduzione dell’assegno dovesse trovare applicazione, secondo la regola generale, la legge italiana, la quale riconosceva la fondatezza della sua pretesa.
La causa è proseguita dinanzi alla Corte Suprema austriaca, la quale ha sollevato ricorso pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, chiedendo se l’art. 4.3 del Protocollo dell’Aja, che prevede l’applicabilità della legge dello Stato di residenza abituale del debitore dovesse essere applicato, a titolo di lex fori, solo quando il creditore si avvale della facoltà di instaurare la causa dinanzi al Giudice dello Stato di residenza abituale del debitore, o anche quando è il debitore a chiedere una riduzione dell’assegno già stabilito.
La Corte di Giustizia ha osservato che il Protocollo prevede, in via principale, l’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del creditore, ritenendola più idonea “a disciplinare i problemi concreti cui il creditore di alimenti può andare incontro" (§ 28 della motivazione), dando atto che l’art. 4.3 del Protocollo dell’Aja deroga a tale principio, prevedendo l’applicabilità della legge dello Stato di residenza abituale del debitore solo quando il debitore ha scelto di radicare la causa in tale Stato.
Trattandosi di una deroga, essa dev’essere interpretata restrittivamente e non può valere nel caso in cui il procedimento sia stato proposto non dal creditore, ma dal debitore (§ 32 della motivazione).
L’obiettivo del Protocollo, del resto, è quello “di proteggere il creditore considerato come la parte più debole nei suoi rapporti con il debitore, permettendogli, di fatto, di effettuare una scelta della legge applicabile alla sua domanda” (§ 32 della motivazione).
La Corte ha quindi risolto la questione pregiudiziale, stabilendo che

occorre giudicare che l’articolo 4.3 del Protocollo dell’Aia riguarda esclusivamente la situazione in cui il creditore sceglie indirettamente la legge del foro nell’ambito di un procedimento che egli ha avviato dinanzi all’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, e non si estende ad un procedimento ulteriore avviato dopo che la decisione nel procedimento iniziale ha acquistato forza di giudicato” (§ 42 della motivazione).

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