Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo

Con ricorso ex art. 316 c.c. in data 22.04.2016 Tizio aveva adito il Tribunale per i minorenni di Venezia, chiedendo, in via d’urgenza, che “venisse sospesa la responsabilità genitoriale della madre di [Tizietto], sig.ra [Caia] e vietato l’espatrio del minore per tutelarlo dal rischio che la madre, di nazionalità russa, conducesse il bambino all’estero contro la volontà del padre”.
Nel merito aveva chiesto che il figlio fosse affidato a lui in via esclusiva e che il Tribunale “adottasse tutti i provvedimenti necessari a tutelare il minore dl rischio che la madre potesse assumere comportamenti violenti nei suoi confronti”.
Si costituiva la madre contestando in fatto e in diritto ogni comportamento addebitatole e mettendosi a disposizione dell’autorità giudiziaria nell’interesse del minore.
All’esito di una approfondita CTU, dell’affidamento pro tempore ai servizi sociali e del sempre più pregiudizievole comportamento del padre verso il minore, la madre si determinava,  in data 30.03.2018,  a chiedere la decadenza di Tizio dalla responsabilità genitoriale e contestualmente la nomina di un curatore al minore, stante il potenziale conflitto.

Successivamente, poiché il TM si era dichiarato incompetente sulla disciplina del diritto di vista e sul mantenimento, con ricorso ex artt. 316, 337 bis e ss. c.c. in data 05.04.2018 Caia adiva il Tribunale ordinario di Veneziaper la regolamentazione dell’affidamento e la disciplina del diritto di visita del figlio [Tizietto], nato dalla … unione fuori dal matrimonio [con Tizio]”, nonché della “misura e modalità del contributo per il suo mantenimento”.
Nelle note conclusive innazi al TM il padre ha  eccepito “l’incompetenza funzionale del T.M. a provvedere sulla domanda di decadenza stante la pendenza di giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Venezia”.

Il Tribunale per i minorenni di Venezia si è pronunciato sul riparto di competenza tra il Tribunale minorile ed il Tribunale ordinario in relazione alla domanda proposta ex art. 330 c.c.:
“Ritiene il Tribunale di non accogliere l’eccezione di incompetenza, uniformandosi al principio di diritto espresso da Cassazione civile, sez. VI 12/09/2016, n. 17931 secondo il quale:
 

‘Per la decadenza dalla responsabilità genitoriale [ex art. 330 c.c.] è competente il tribunale ordinario presso il quale è in corso il procedimento di separazione personale dei genitori e non il tribunale per i minorenni, che resta, invece, competente se la relativa domanda è proposta prima di quella di separazione”.

Per il Tribunale per i minorenni di Venezia è, quindi, competente a decidere sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale il Tribunale che è stato adito per primo.
Nel caso di specie, poiché “la madre del minore [aveva] promosso il ricorso ex art. 330 c.c. [avanti il T.M.] in data 30.03.2018 e quello avanti il T.O. in data certamente successiva”, ha pertanto concluso per la propria competenza in ordine all’anzidetta domanda, escludendola, invece, per “la regolamentazione delle condizioni di affidamento del bambino”.
Anche il Tribunale ordinario di Venezia, adito in relazione alla medesima vicenda familiare, si è mostrato dello stesso avviso:
Considerato che con ricorso ex art. 316 cod. civ. … [Tizio] ha preventivamente adito il Tribunale per i Minorenni di Venezia, … questo Tribunale non può far altro che prendere atto di quanto disposto dal T.M.  e stabilire esclusivamente le misure regolative della responsabilità genitoriale”.

La ripartizione di competenza delineata dai due Tribunali veneziani è, del resto, conforme all’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale:

L'attrazione di competenza in capo al giudice ordinario dinanzi al quale pende un conflitto coniugale o familiare, prevista dall'art. 38 disp. att. c.c., opera soltanto quando il giudizio relativo al conflitto sia stato promosso prima dell'azione rivolta in via principale all'ablazione o alla limitazione della responsabilità genitoriale,

dovendosi nell'ipotesi inversa affermare la competenza del tribunale per i minorenni” (ex plurimis: Cassazione civile sez. VI, 13/03/2017, n. 6430, in Foro it. 2017, 7-8, 2413).

 

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli