Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia

La vicenda che il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha deciso con decreto del 14 dicembre 2018 riguardava un bambino turco, figlio di madre rumena e padre turco, convivente con la madre fino al 2007 in Romania e successivamente in Italia.
La madre adiva il Tribunale chiedendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre ai sensi dell’art. 330 c.c. o, in subordine, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 333 c.c. in caso di condotta pregiudizievole nei confronti dei figli.

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, col decreto succitato, si è inopinatamente ritenuto privo di giurisdizione ad adottare provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale nei confronti di un bambino che risiedeva in Italia da più di 10 anni, per tre ordini di ragioni:
(i)    perché la giurisdizione sarebbe fondata sull’art. 3 l. n. 218/95, che richiede il domicilio o la residenza in Italia del convenuto, mentre il convenuto è residente e domiciliato in Turchia;
(ii)    perché le norme italiane sulla decadenza della responsabilità genitoriale non rientrerebbero nell’ambito delle norme di applicazione necessaria di cui all’art. 17 l. n. 218/95;
(iii)    e infine perché in base all’art. 36 della l. n. 218/95 la legge applicabile sarebbe quella della nazionalità del bambino e quindi la legge turca.

Gli argomenti utilizzati dal Tribunale per dichiarare il difetto di giurisdizione si appalesano totalmente destituiti di fondamento per una serie di motivi.

(i) In primo luogo, il Tribunale sostiene che la sussistenza della giurisdizione italiana dovrebbe essere affermata sulla base dell’art. 3 l. n. 218/95 il quale prevede i criteri del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, mentre nella fattispecie il padre aveva residenza e domicilio in Turchia.

Tuttavia, la giurisdizione in materia di decadenza della responsabilità genitoriale non è disciplinata dall’art. 3 l. n. 218/95, bensì da due strumenti sovranazionali, la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 e il Reg. CE 2201/2003 (Bruxelles II bis).

La Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 concerne la giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori ed è stata ratificata dall’Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101 e dalla Turchia in data 7 ottobre 2016.
L’art. 1, lett. (a), della Convenzione chiarisce che essa “ha come fine di determinare lo Stato le cui Autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore”.
A sua volta l’art. 3, lett. (a), ha cura di precisare che tra le misure di protezione del minore sono comprese l’attribuzione, l’esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché la sua delega.
Come si vede, dunque, il procedimento di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale previsto dagli artt. 330 e 333 c.c. ricade perfettamente nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 1996.

Il Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles II bis) vincola tutti gli Stati UE tranne la Danimarca, ed ha un ambito di applicazione parzialmente coincidente con quello della Convenzione dell’Aja, dato che anch’esso disciplina la giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni in materia di attribuzione, delega, esercizio e revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale (art. 1).
L’art. 61 delimita i rapporti dello stesso con la Convenzione dell’Aja del 1996, stabilendo che si applica il Regolamento se, come avviene nel nostro caso, il minore ha la residenza in uno Stato parte del Regolamento.

Il Tribunale avrebbe quindi dovuto verificare la propria competenza non in base all’art. 3 della l. n. 218/1995, ma in base al Regolamento, affinché la decisione potesse poi circolare negli Stati UE partecipanti, e anche alla Convenzione dell’Aja, affinché potesse circolare in Turchia e negli altri Stati extra UE aderenti alla Convenzione.

Ciò detto, si osserva che sia la Convenzione dell’Aja del 1996 che il Regolamento Bruxelles II bis prevedono, come primo criterio di giurisdizione, la residenza abituale del minore.
Ed infatti, l’art. 5.1 della Convenzione del 1996 stabilisce che “le autorità sia amministrative che giudiziarie dello stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure di protezione nei confronti della persona del minore o dei suoi beni”.
A sua volta, l’art. 8.1 del Regolamento Bruxelles II bis stabilisce che “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”.
Da quanto precede, sia in forza della Convenzione dell’Aja del 1996 che in forza del Reg. Bruxelles II bis, sussisteva senza dubbio la competenza giurisdizionale che invece il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha inopinatamente ritenuto di non avere.

Della Convenzione dell’Aja del 1996 torneremo ad occuparci tra breve, in quanto è quella che disciplina la legge applicabile alla responsabilità genitoriale e alle misure di protezione che incidono su di essa.
Il Regolamento Bruxelles II bis, invece, si occupa di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni e degli atti stranieri, non di legge applicabile.

(ii) Nonostante la formulazione estremamente contorta della motivazione su questo punto, sembra di capire che il Tribunale per i Minorenni abbia rafforzato il suo convincimento di essere privo di giurisdizione anche per il fatto che le norme degli articoli 330 e 333 del codice civile italiano sulla decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale non avrebbero natura di norme di applicazione necessaria. Più precisamente, il decreto in commento ritiene non essere “sussistente la competenza del Tribunale per i Minorenni” perché gli artt. 330 e 333 c.c. non avrebbero quella caratteristica di essere “norme spazialmente condizionate e funzionalmente limitate”, in cui, secondo la Cassazione, consiste il proprium delle norme di applicazione necessaria, sicché anche sotto questo profilo il Tribunale sarebbe carente di giurisdizione.

Senonché, tale affermazione risulta destituita di fondamento.
Per convincersene, non è nemmeno necessario affrontare la questione se le disposizioni interne sulla decadenza e limitazione della potestà genitoriale potrebbero essere considerate norme di applicazione necessaria (questione delicata soprattutto in relazione al fatto che la materia è regolata da una convenzione internazionale, la citata Convenzione dell’Aja del 1996), potendocisi limitare a rilevare che le norme di applicazione necessaria, previste dall’art. 17 l. n. 218/95 e da numerose convenzioni internazionali, costituiscono un limite all’applicazione del diritto straniero nei casi in cui esso è designato dalle norme di conflitto, ma non hanno nulla a che vedere con la ben diversa questione della competenza giurisdizionale.

(iii) Anche l’ultima affermazione adottata dal Tribunale per i Minorenni per escludere la propria competenza contiene un’indebita ed evidente commistione tra questioni di giurisdizione e questioni di legge applicabile.
Il Tribunale afferma infatti che, in forza dell’art. 36 l. n. 218/95, i rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del figlio “quindi quella turca, per cui anche sotto questo profilo non appare la sussistenza della competenza di questo Tribunale per i Minorenni, nella procedura di cui all’art. 330 c.c.”.

L’affermazione è di per sé macroscopicamente errata già in linea astratta di principio, perché il fatto che si debba, in tesi, applicare una legge straniera non significa che il giudice italiano non sia competente ad applicarla, essendo le questioni di giurisdizione e di legge applicabile ben distinte e disciplinate diversamente nella l. n. 218/95 e nelle convenzioni e nei regolamenti europei sull’uniformità del diritto internazionale privato.

In ogni caso, l’affermazione del Tribunale non è condivisibile nemmeno con limitato riferimento alla legge applicabile, cioè nella parte in cui sostiene che la legge applicabile sarebbe quella individuata dall’art. 36 della l. n. 218/1995 sui rapporti tra genitori e figli, mentre non dovrebbe trovare applicazione l’art. 42 in tema di protezione dei minori, che a detta del Tribunale “richiama le convenzioni internazionali”, poiché tale disposizione si applicherebbe “solo per specifiche misure di protezione come la sottrazione dei minori”.
Il riferimento all’art. 42 l. n. 218/1995 non appare corretto perché non è vero che esso richiami in generale le convenzioni internazionali per specifici procedimenti, dato che richiama solo la Convenzione del 5 ottobre 1961 su giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento in materia di protezione dei minori, ma può essere tralasciato perché oggi, per stabilire la giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, si deve applicare, non in forza del richiamo dell’art. 42 ma proprio vigore, la Convenzione dell’Aja del 1996, che ha sostituito quella del 1961 e che  dichiara espressamente di volersi occupare di responsabilità genitoriale, ivi comprese le misure di decadenza e limitazione della stessa.
Si veda infatti che l’art. 1.1 lett. (b) chiarisce che la Convenzione si prefigge di determinare la legge applicabile alle misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore. E si è già detto che in base all’art. 3, lett. (a) le misure previste dall’art. 1 possono vertere “segnatamente su: l’attribuzione, l’esercizio la revoca, l’attribuzione totale o parziale della responsabilità genitoriale nonché la sua delega”.
Non vi è dubbio quindi che il procedimento di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale previsto dagli artt. 330 e 333 c.c. ricada, quanto alla disciplina della legge applicabile, nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 1996.

Orbene, la prima disposizione del Capitolo terzo, relativa alla competenza e alla legge applicabile, è costituita dall’art. 15 che, al paragrafo 1, stabilisce che “nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge”.
Dunque, la Convenzione dell’Aja del 1996, come già quella del 1961, pone in via generale il principio di coincidenza tra forum e jus, designando la legge dello Stato cui appartiene l’autorità competente in base alle norme sulla giurisdizione (art. 15.1).
Non vi è dubbio che la coincidenza tra forum e jus debba essere mantenuta anche quando si verifica una situazione che i redattori della Convenzione non potevano prevedere, cioè quando la giurisdizione sussista non in forza della Convenzione, ma del Regolamento Bruxelles II bis che, come si è detto, prevale sulla Convenzione per gli Stati partecipanti.

Il Tribunale dei Minori di Venezia, quindi, non solo era competente a pronunciarsi sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre di un bambino turco residente in Italia, ma avrebbe dovuto farlo applicando gli artt. 330 e 333 del codice civile italiano.

 

 

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