Possesso esclusivo del bene da parte di un coerede: la domanda di rendiconto include il diritto ai frutti del godimento esclusivo?

23 FEBBRAIO 2022 | Successioni e donazioni

avv. Alessandra Buzzavo

Con sentenza 9.12.21, n. 39036, la seconda sezione della Cassazione Civile si è pronunciata in tema di domanda di divisione dell’asse ereditario e di rendiconto nei confronti dell’erede nel possesso esclusivo dei beni ereditari.

IL CASO. Tizio conveniva avanti il Tribunale i fratelli Caio e Sempronio, chiedendo la divisione dei beni ereditari di cui alla successione del padre, previa declaratoria della nullità del testamento olografo con cui il de cuius aveva istituito unico erede il figlio Sempronio, per difetto di autografia.

L’attore in sostanza chiedeva di procedere all’apertura della successione legittima del defunto padre, con divisione dell’asse ereditario secondo le quote di eredi legittimi, e richiesta di rendiconto da parte del coerede Sempronio, in quanto nel possesso esclusivo dei beni ereditari.

In subordine, laddove fosse stato ritenuto valido il testamento, Tizio chiedeva la reintegra della propria quota di legittimario per lesione della legittima.

I convenuti resistevano in giudizio, sostenendo l’autografia del testamento del de cuius.

La sentenza di primo grado, sulla base dell’espletata CTU grafologica, dichiarava la nullità del testamento, procedendo alla divisione dell’asse ereditario sulla base delle quote di successione legittima, e con rigetto della domanda attorea relativa al rendiconto.

I convenuti proponevano appello sul capo della sentenza relativo alla statuizione di invalidità della scheda testamentaria, mentre Caio proponeva appello incidentale, lamentando l’omessa decisione sulla domanda di rendiconto e di pagamento dell’indennità per il godimento in via esclusiva del bene ereditario da parte del coerede Sempronio.

La Corte d’appello rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale.

I Giudici di secondo grado confermavano, infatti, la sentenza di primo grado in punto testamento, richiamando la consulenza grafologica espletata, che aveva rivelato la falsità dello stesso. Inoltre, rilevavano che la richiesta di pagamento, nei confronti dell’erede possessore esclusivo dei beni comuni, dell’indennità per il godimento era da intendersi ricompresa nella domanda di rendiconto, sicché era dovuta in favore dell’attore in primo grado la somma accertata dal CTU a tale titolo.

I soccombenti in secondo grado proponevano ricorso per Cassazione.

LA SENTENZA. Nella parte che qui interessa, con il secondo motivo di ricorso, viene denunciata violazione di legge in quanto la domanda di rendiconto, ritualmente proposta dall’attore in primo grado, benché comprenda in sé anche la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute all’esito delle operazioni di rendiconto, tuttavia non poteva contenere anche la pretesa del pagamento dell’indennità per il possesso esclusivo dei beni comuni da parte del coerede Sempronio. I ricorrenti lamentavano che tale domanda costituiva una domanda nuova in appello e, come tale, inammissibile.

La Corte di legittimità ha rigettato il motivo di ricorso, affermando che è costante insegnamento del Supremo Collegio che anche il godimento in esclusiva, da parte di uno dei comunisti, del bene comune configuri il percepimento dei frutti civili da liquidarsi in forza di un canone di locazione figurativo (Cass. sez. 2, n. 17876/19, Cass. sez. 2 n. 5504/12, Cass. sez. 2, n. 1528/85), sicché la domanda di rendiconto comprende in sé anche questo tipo di frutti civili.

Quanto all’ulteriore censura che Tizio non avrebbe provato il possesso esclusivo, da parte del fratello, del bene ereditario, la Corte ha ritenuto che il fatto storico non risultava contestato nel corso del giudizio di primo grado bensì solo in appello, e quindi tardivamente.

La Corte rigettava quindi il ricorso e condannava i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.

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