La revocazione del testamento per sopravvenienza di figli: la Cassazione torna sull’interpretazione dell’art. 687 c.c.

11 GENNAIO 2024 | Successioni e donazioni

di Avv. Alessandra Buzzavo

Con ordinanza n. 28043/2023 la Corte di Cassazione affronta il tema del litisconsorzio necessario nei casi di impugnativa del testamento e della corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 687 c.c. in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli.

IL CASO. Con atto di citazione risalente al 1985 Tizia conveniva in giudizio Caia dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che con sentenza passata in giudicato era stata accertata la sua qualità di figlia naturale di Sempronio, deceduto in Roma nel 1969, del quale era figlia anche Caia.

L’attrice chiedeva, quindi, di procedersi alla divisione dei beni caduti in successione secondo quote uguali a quelle vantate dalla convenuta. Si costituiva la convenuta che eccepiva l’esistenza di un testamento pubblico del de cuius datato 1935, nel quale la stessa era stata istituita erede universale, con l’attribuzione poi di alcuni legati ed altri lasciti secondari in favore di altri soggetti.

La convenuta chiedeva, pertanto, che la successione fosse regolata in base al testamento. A sua volta l’attrice chiedeva la revocazione del testamento, ai sensi dell’art. 687 c.c., essendo stata riconosciuta figlia naturale del testatore in epoca successiva alla redazione della scheda testamentaria.

Il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei vari soggetti beneficiati dal testamento di Sempronio.

Nel corso del giudizio l’attrice proponeva altresì querela di falso avverso il testamento che veniva però dichiarata inammissibile. Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 2006, dichiarava aperta la successione del de cuius e, previa revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, dichiarava devoluta la successione tra l’attrice e la convenuta in parti uguali.

Formulata riserva di appello avverso la sentenza non definitiva, il processo proseguiva per la redazione del progetto divisionale.

Il Tribunale quindi, con sentenza definitiva, approvava il progetto di divisione dei beni e provvedeva all’assegnazione delle quote come in dispositivo. Sia la convenuta che l’attrice proponevano appello.

La Corte d’Appello di Roma rigettava entrambi i gravami. Per quanto riguardava il motivo dell’appello principale relativo alla revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, i Giudici di secondo grado condividevano la soluzione del giudice di primo grado, secondo cui la fattispecie normativa dell’art. 687 c.c. poteva essere applicata anche al caso in cui il testatore alla data di redazione delle sue ultime volontà avesse già dei figli, con equiparazione della nascita di un figlio al successivo riconoscimento della paternità avvenuto in sede giudiziale.

Seguiva quindi il ricorso per Cassazione.

LA SENTENZA    Per quanto qui interessa, gli Ermellini, in tema di integrazione del contraddittorio, hanno precisato che, in presenza di un impugnativa del testamento correlata alla falsità del medesimo, che quindi investe non una singola disposizione ma la scheda nella sua interezza, deve ravvisarsi un’ipotesi di litisconsorzio necessario che coinvolge non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità del testamento, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria. La Corte ha quindi distinto il caso in cui l’impugnativa di un testamento coinvolge solo l’istituzione dell’erede testamentario: in tal caso i legatari nominati nel testamento impugnato non rivestono la qualità litisconsorti necessari perché l’impugnativa non si rivolge contro gli stessi, dal diverso caso in cui l’impugnativa investe la validità di tutta la scheda testamentaria. In questa seconda ipotesi, al relativo giudizio devono partecipare quali litisconsorti tutti i beneficiari del testamento, legatari inclusi. Non sarebbe infatti concepibile che all’esito dello stesso processo un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti degli eredi istituiti e invalido (o valido) nei confronti dei legatari.

La Suprema Corte ha poi esaminato un ulteriore motivo di ricorso che investiva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 687 c.c., con la conseguente erronea mancata applicazione delle previsioni di cui all’art. 539 c.c. nel testo vigente alla data di apertura della successione.

Il Tribunale, con motivazione condivisa dal Giudice d’appello, aveva ritenuto che il testamento pubblico del de cuius datato 1935 era da intendersi revocato per sopravvenienza di figli ex art. 687 c.c. in ragione del riconoscimento giudiziale della paternità conseguito dalla ricorrente a seguito di sentenza passata in giudicato dopo la morte del testatore. Secondo la ricorrente tale conclusione era errata in diritto in quanto i giudici di merito non avevano ritenuto che avesse connotazione ostativa all’operatività della norma la circostanza che in realtà il testatore aveva già una figlia all’epoca della redazione del testamento, mentre la previsione di cui all’art. 687 c.c. opera nel solo caso in cui il testatore non abbia in modo assoluto figli o discendenti.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, dando continuità all’orientamento fatto proprio da Cass. 18893/2017 secondo cui il testamento redatto dal de cuius, che al momento della sua predisposizione avesse già dei figli, dei quali fosse nota l’esistenza, non è soggetto a revocazione ex art. 687 c.c. per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio attesa la natura eccezionale e dunque non suscettibile di applicazione analogico-estensiva della disposizione. Secondo gli Ermellini l’art. 687 c.c. contempla, infatti, la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti. In conclusione, non ogni mutamento della composizione del quadro familiare, quale la nascita di figli ulteriori, giustifica l’applicabilità dell’art. 687 c.c. e la conseguente revocazione del testamento. La modificazione della situazione familiare deve essere tale da creare un quadro oggettivo radicalmente mutato rispetto a quello presentatosi al testatore alla data di redazione del testamento e che appaia, quindi, connotato dalla sopravvenienza di figli in capo al testatore che - al momento della predisposizione del testamento - non aveva o ignorava di avere figli o discendenti.

La Corte di Cassazione ha pertanto cassato con rinvio per nuovo esame la sentenza della Corte d’appello per decidere anche su ulteriori contestazioni tra le quali la falsità della scheda testamentaria, che erano state ritenute assorbite nella sentenza impugnata sul presupposto della declaratoria di inefficacia dello stesso testamento.

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