Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Parità di trattamento in materia di occupazione e rapporti con organizzazioni la cui etica sia fondata su motivi religiosi e convinzioni personali in ambito UE 04 LUGLIO 2018 | Soggetti deboli, minori e diritti della personalità | Biodiritto, bioetica e diritti umaniCorte di Giustizia UE, Grande Sezione 17 aprile 2018 | Rinvio pregiudiziale / parità di trattamento – religione o convinzioni personali quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa / etica dell’organizzazione / natura delle attività in cui vengono espletate. La vicenda trae origine da una controversia sorta tra la Signora V.E. e una Chiesa Evangelica Tedesca in relazione ad una domanda di risarcimento proposta dalla signora V.E. per un’asserita discriminazione, fondata sulla religione, che la medesima avrebbe subito nell’ambito di una procedura di assunzione. La ricorrente lamentava il fatto che la sua candidatura ad un posto a tempo determinato per un progetto relativo alla stesura di una relazione parallela, avente ad oggetto la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, fosse stata respinta dalla Chiesa Evangelica per il fatto che essa non apparteneva ad alcuna confessione religiosa. Proponeva pertanto ricorso al Tribunale del Lavoro di Berlino affinchè la Chiesa Evangelica fosse condannata a versarle, a titolo dell’art.15, paragrafo 2 dell’AGG (legge generale tedesca sulla parità di trattamento) la somma di euro 9788,65; a sostegno della richiesta l’interessata sottolineava l’incompatibilità della rilevanza attribuita alla religione nella procedura di assunzione, rinvenibile nell’offerta di lavoro in questione, con il divieto di discriminazione sancito dall’AGG, come conformemente interpretato al diritto dell’Unione ed inoltre che l’art. 9 par. 1 dell’ AGG non poteva giustificare la discriminazione di cui era stata vittima. La convenuta Chiesa Evangelica eccepiva che, nel caso di specie, una differenza di trattamento fondata sulla religione era giustificata ai sensi dell’art. 9 par. 1 dell’AGG. L’appartenenza religiosa costituirebbe, data la natura dell’attività considerata, nell’offerta di lavoro, un requisito giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, tenuto conto delle regole della coscienza ecclesiale del datore di lavoro. Il Tribunale del Lavoro di Berlino aveva parzialmente accolto il ricorso della signora, dichiarando che quest’ultima era stata vittima di discriminazione, ma ha limitato la condanna a 1950,73 euro. Il Tribunale superiore del Land Berlino- Brandeburgo, adito dalla signora, aveva poi respinto l’appello e costei si era rivota alla Cassazione. Nell’ambito di questo giudizio la Corte federale del lavoro aveva ritenuto che la controversia principale rendesse necessario stabilire se la distinzione a seconda dell’appartenenza religiosa operata dalla Chiesa Evangelica, potesse ritenersi lecita ai sensi dell’art.9, paragrafo 1, dell’AGG. Tale disposizione, peraltro, avrebbe dovuto essere interpretata in conformità col diritto dell’Unione, per cui l’esito della controversia sarebbe dipeso dall’interpretazione dell’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, che l’art. 9 dell’AGG avrebbe dovuto recepire nel diritto nazionale tedesco, cioè tenendo conto altresì che tale differenza di trattamento avrebbe dovuto comunque rispettare le disposizioni e i principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali degli Unione e dell’art. 17 TFUE. In tale contesto la Corte federale tedesca del Lavoro aveva sospeso il procedimento principale per sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali 1. Se l’art. 4, paragrafo 2 della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che un datore di lavoro come la parte convenuta nel caso di specie abbia la facoltà di definire autonomamente in maniera vincolante se, per la natura dell’attività o per il contesto in cui viene espletata, una determinata religione del candidato rappresenti un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione. 2. In caso di risposta negativa alla prima questione: se, in una controversia come quella di cui al presente caso, debba essere disapplicata una disposizione della normativa nazionale, in ispecie, l’art. 9 paragrafo 1 dell’AGG, secondo la quale una differenza di trattamento basata sulla religione, per l’assunzione presso comunità religiose e le istituzioni loro affiliate, sia lecita anche nel caso in cui una determinata religione rappresenti un requisito giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa nel rispetto dell’identità di detta comunità religiosa in relazione al suo diritto di autodeterminazione. 3. In caso di risposta negativa alla prima questione, inoltre: quali caratteristiche debbano essere stabilite, per la natura dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione, conformemente all’art. 4 paragrafo 2 della direttiva 2000/78. Con la sentenza del 17 aprile 2018, dopo un ampio e dettagliato excursus delle normative interne e europee, la Corte di Giustizia ha ritenuto Sub. 1) che dal tenore letterale dell’art. 4 paragrafo 2 della direttiva 2000/78 discende che una Chiesa o un’altra organizzazione la cui etica sia fondata sulla religione o su convinzioni personali può prevedere un requisito connesso alla religione o alle convinzioni personali qualora, tenuto conto della natura dell’attività di che trattasi o del contesto in cui essa è espletata “la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione”; ma che all’interpretazione letterale va affiancata quella sistematica che verifichi la conformità della norma agli scopi del diritto dell’ Unione, nel caso di specie inserita nel quadro generale della lotta alle discriminazioni fondate, in particolare, sulla religione o sulle convinzioni personali per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento; e che pertanto l’art. 4 ha lo scopo di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto all’autonomia delle Chiese e delle altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali e, dall’altro, il diritto dei lavoratori di non essere oggetto, in particolare al momento della loro assunzione, di una discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, in situazioni in cui tali diritti possono essere concorrenti. Ne discende che tali affermazioni devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che siano soddisfatti i criteri di cui all’art. 4 paragrafo 2 della direttiva 2000/78. Sub. 3) che, in tale prospettiva, detta disposizione stabilisce i criteri da prendere in considerazione nell’ambito del bilanciamento che occorre compiere per garantire un giusto equilibrio tra tali diritti eventualmente concorrenti: la legittimità pertanto di una differenza di trattamento, basata sulla religione o sulle convinzioni personali, è subordinata all’esistenza oggettivamente verificabile di un nesso diretto tra il requisito per lo svolgimento della specifica attività imposto dal datore di lavoro e la medesima attività. Un tale nesso può derivare o dalla natura dell’attività, ad esempio se si tratti di partecipare alla determinazione dell’etica della Chiesa e dell’organizzazione in questione, o di collaborare alla sua missione di proclamazione, vuoi dalle condizioni in cui tale attività deve essere espletata, come la necessità di garantire una rappresentanza credibile della Chiesa o dell’organizzazione all’esterno della stessa. Pertanto, sebbene non spetti, in linea di principio, ai giudici nazionali pronunciarsi sull’etica, in quanto tale, che è alla base del requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tuttavia spetta a loro determinare, caso per caso, se tenuto conto di tale etica risultino soddisfatti e rispettati i criteri guida cioè l’essenzialità, la legittimità e la giustificazione del requisito, nel rispetto del principio di proporzionalità che rientra nei principi generali del diritto dell’Unione. Sub. 2) che allorchè il giudice nazionale sia chiamato a garantire il rispetto degli articoli 21 e 47 della Carta, procedendo ad un eventuale bilanciamento dei diversi interessi in gioco, quali il rispetto dello status delle Chiese sancito dall’art. 17TFUE, esso deve prendere in considerazione, in particolare, l’equilibrio stabilito tra tali interessi dal legislatore dell’Unione nella direttiva 2000/78 al fine di determinare gli obblighi derivanti dalla Carta in circostanze come quella del procedimento principale e pertanto qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale vigente in modo conforme all’art. 4 paragrafo 2 della direttiva 2000/78, è tenuto ad assicurare la tutela giuridica spettante ai singoli in forza degli articoli 21 e 47 della carta, disapplicando all’occorrenza qualunque disposizione nazionale contraria. Per questi motivi la Corte (Grande sezione) ha deciso come segue 1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre del 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 di quest’ultima, nonché con l’art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che, qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che, per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto in cui tali attività devono essere espletate, la religione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che, nel caso di specie, siano soddisfatti i criteri di cui all’art. 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva. 2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che il requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa ivi previsto rinvia a un requisito necessario ed oggettivamente dettato, tenuto conto dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione di cui trattasi, dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell’attività professionale in questione, e non può includere considerazioni estranee a tale etica o al diritto all’autonomia di detta Chiesa o di detta organizzazione. Tale requisito deve essere conforme al principio di proporzionalità. 3) Un giudice nazionale investito di una controversia tra due privati è tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale vigente in modo conforme all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza dell’art. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e a garantire la piena efficacia di tali articoli, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria.
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