Quando il matrimonio fa spettacolo: è valido il matrimonio in TV “a prima vista”

Un matrimonio risulta valido anche se, al fine di contrarlo, le Parti hanno accettato con molte perplessità delle condizioni restrittive a pena di risarcimento.

IL CASO. W. M. e S. S. hanno stipulato con la casa di produzione del programma “Matrimonio A Prima Vista” un contratto in virtù del quale si sono impegnati a contrarre matrimonio con una persona sconosciuta, fatta salva la possibilità di procedere ad una separazione consensuale entro sei mesi dalla celebrazione. Affinché le pubblicazioni non avvenissero nei luoghi di residenza degli sposi, veniva imposto alle Parti di trasferire la residenza presso un dato Comune, nel quale il Sindaco ha poi celebrato le nozze in data 21 novembre 2016.
Il contratto con la produzione prevedeva inoltre l’obbligo di non abbandonare il programma per tutta la durata della registrazione dello stesso, prevista non solo durante la celebrazione, ma anche per il periodo precedente e successivo. L’inosservanza di detta condizione avrebbe comportato il risarcimento a favore della produzione del danno economico e d'immagine per un importo non quantificato.
A ciò veniva aggiunto il divieto di divulgare sui social network dettagli sul programma, pena il pagamento di una penale di € 100.000,00. Una volta terminate le riprese, M. W. e  S. S. decidevano di separarsi, come fecero, proponendo domanda all’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza ai sensi della L. 55/2015. I coniugi apprendevano allora che l’atto di matrimonio recava una errata data di celebrazione riportata nel 30 novembre 2016 ed altresì una errato luogo di celebrazione indicato nella casa comunale di un diverso Comune.
Questi errori formali impedivano all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di celebrazione di procedere con la separazione, ritenendo l’atto viziato.
La coppia ricorreva quindi al Tribunale per l’annullamento del matrimonio, con condanna del Sindaco, quale Ufficiale celebrante, alla refusione delle spese di lite.

LA DECISIONE. In primo luogo, a fronte della lamentata violazione da parte dei ricorrenti degli articoli 96 e 107 c.c. e 50 ord. st. civ., il Tribunale ha stabilito che gli errori formali rilevati dall’Ufficiale dello Stato civile, non potevano determinare l’invalidità del matrimonio, configurando piuttosto mere irregolarità tali da comportare solo una sanzione amministrativa a carico dell’Ufficiale celebrante.
Quanto, invece, alla sussistenza di un vizio della volontà, i coniugi rilevavano di non aver potuto liberamente autodeterminarsi per la violenza morale subita o comunque per la prospettazione di un timore di eccezionale gravità ai sensi dell'art. 122 c.c.  
In particolare, gli attori riferivano di aver subito una minaccia, rappresentata dalle somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio alla casa di produzione qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, non avessero contratto matrimonio.
Sul punto il Tribunale ha opportunamente evidenziato come

il Codice Civile contempli tassative ipotesi di invalidità del vincolo matrimoniale:

la volontà dei degli sposi costituisce infatti il “motore della vicenda matrimoniale” e si sostanzia in un atto puro e incoercibile.
E’ stato quindi chiarito che il “timore” riguarda “l’atteggiamento psicologico della persona che avverte una condizione esterna, come irrimediabilmente incidente sulle sue scelte ed è rilevante ai fini della nullità del matrimonio ma ciò solo in ragione della sua intensità, richiedendosi che esso sia di una gravità eccezionale”.
Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che lo stesso contenuto degli atti di causa attestava il superamento delle riserve sollevate dagli allora nubendi in ordine al contenuto troppo vincolante del contratto grazie alle rassicurazioni ricevute dai responsabili della produzione.
Mutuando le parole del Giudice quindi “il presente giudizio veniva instaurato solo dopo il rifiuto manifestato dall'ufficiale civile del Comune di Abbiategrasso di procedere con la separazione in ragione delle irregolarità riscontrate e, dunque, della riferita impossibilità di procedere con una separazione consensuale. In altri termini,

ciò che le parti hanno voluto è stato esattamente contrarre il vincolo (rectius partecipare al programma) certamente rassicurate dalla prospettata possibilità di procedere, gratuitamente e senza particolari difficoltà, all'eventuale successivo scioglimento del matrimonio.”

Sulla scorta di tutto quanto sopra, nonché della dirimente considerazione secondo cui

lo stesso contratto sottoscritto dalle parti con la Società al punto 5 evidenziava la consapevolezza e la conseguente accettazione da parte dei contraenti che il matrimonio sarebbe stato pienamente valido a tutti gli effetti e che dal suddetto matrimonio conseguono tutti i diritti e gli obblighi di cui agli artt. 143, 147, 148 c.c.”,

il Tribunale di Pavia rigettava la domanda di M. W. e  S. S.

 

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