Non può essere disposta d’ufficio l’assegnazione della casa familiare in favore del genitore convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente

Con l’ordinanza n. 10204/19, la Corte di Cassazione fa il punto sull’istituto dell’assegnazione della casa familiare nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, evidenziando la differente ratio che sottende il provvedimento emesso in favore del genitore con figli minorenni, rispetto a quello che convive con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

IL CASO
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, definendo una procedura di divorzio, aveva assegnato la casa familiare alla moglie, convivente con un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, in assenza di specifica domanda sul punto; “…al riguardo va precisato che la assegnazione era stata disposta con l’ordinanza presidenziale nel giudizio separativo ed era stata confermata con la sentenza…” dopo essere stata revocata, nel corso del procedimento, conseguentemente alla temporanea interruzione della convivenza tra madre e figlio.
La sentenza veniva impugnata dal marito, che eccepiva il vizio di extrapetizione.
La corte d’Appello di Napoli, dopo aver rilevato che “…non risulta formulata dalla [moglie] nel giudizio di primo grado alcuna specifica istanza di assegnazione della casa familiare, nonostante una precedente ordinanza di revoca…” aveva deciso che “…la riassegnazione è stata dunque un provvedimento del giudice di primo grado assunto extra petita…”.
La moglie aveva impugnato la sentenza d’appello avanti la Suprema Corte di Cassazione denunciando la violazione degli artt. 112 c.p.c. e  111 Cost., per avere la Corte del merito “…erroneamente rilevato il vizio di extrapetizione in relazione alla domanda di assegnazione della casa familiare…” infatti “…nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio la [moglie] era già beneficiaria della casa familiare e non aveva l’obbligo di reiterare la domanda…”.

LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha rigettato la censura confermando, sul punto, la decisione della Corte d’appello di Napoli.
Gli ermellini preliminarmente hanno rilevato che la parte “…afferma espressamente di non aver riproposto nel giudizio di divorzio la domanda relativa all’assegnazione della casa familiare … ed il rilevato vizio di extrapetizione viene fondato proprio sulla riscontrata assenza di tale domanda…”.
Tuttavia, “…la valutazione della correttezza del rilievo dell’extrapetizione, richiede … che venga esaminata la funzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, così come voluto dal legislatore e dalla giurisprudenza, in correlazione con la peculiare condizione di figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente…”.
In proposito la Corte ha osservato che “…l’esegesi testuale delle norme e l’elaborazione giurisprudenziale postulano l’indisponibilità e l’irrinunciabilità del diritto al godimento della casa familiare in capo al genitore affidatario in relazione ai figli minori con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale degli stessi …

ne consegue che il giudice … è tenuto a sollevare officiosamente la questione relativa al  provvedimento da adottare…” e vi è quindi “…un nesso eziologico diretto tra i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al collocamento dei minori…

( art. 337 sexies c.c., art. 6 c. 6 L. 898/70, Cass. nn. 18444/13, 25604/18).
Per contro, l’art. 337 septies c.c., prevede che il giudice possa, solo a seguito di espressa domanda da parte di uno dei genitori verso l’altro, o del figlio stesso, disporre in favore della prole maggiorenne, non economicamente indipendente, il pagamento di assegno periodico di contributo al mantenimento.
Laddove, diversamente da quanto previsto in presenza di figli minorenni

“…il collegamento tra affidamento, contributo al mantenimento e assegnazione della casa familiare è attenuato con il raggiungimento della maggiore età … [e] l’esigenza di preservare l’habitat domestico perde di centralità con il raggiungimento della maggiore età …“.

Afferma ancora la Cassazione che “…in questo mutato contesto della condizione giuridica complessiva del figlio maggiorenne rispetto a quella del figlio minore,

non può prescindersi dalla formulazione delle domande relative al mantenimento e all’assegnazione della casa familiare …

è necessario, di conseguenza, che la domanda di assegnazione della casa familiare venga proposta in giudizio di divorzio anche da parte di chi risulti già assegnatario della stessa come da statuizioni assunte in sede separativa,

non potendo il giudice provvedervi officiosamente proprio in relazione alla diversa connotazione della posizione giuridica … che caratterizza il figlio maggiorenne, ancorché non autosufficiente, rispetto al minore…”.

In chiusura, la Cassazione non ha mancato di sottolineare come la natura irrinunciabile e indisponibile dell’assegno in favore dei figli maggiorenni riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. 32529/18) non contraddica la soluzione prospettata, infatti perché diretta esclusivamente “…ad affermare l’inefficacia di atti abdicativi … non spiega, invece, alcuna influenza, sulla applicazione necessaria del principio dispositivo in relazione alla domanda …”.

 

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