Stalking: la procedibilità delle condotte successive alla querela

La Suprema Corte, con una recente pronuncia (Cass. pen. Sez. V n. 1930/2018), è tornata su una questione procedurale assai delicata.
La Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato del reato di cui all’art. 612 bis c.p. per irritualità della querela.
Avverso tale decisione aveva proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale, evidenziando che le condotte più risalenti erano state oggetto di tempestiva e rituale querela, mentre solo quelle successive erano state anch’esse oggetto di querela sottoscritta dalla persona offesa, seppure con una sottoscrizione autenticata dal mero sostituto processuale del difensore.
Il P.G. richiamava poi un recente orientamento della Suprema Corte che, con riferimento al reato di atti persecutori, aveva ritenuto la condizione di procedibilità, rappresentata dalla presentazione della querela estesa anche alle condotte successive a quelle già oggetto dell’atto querelatorio.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 1930/2018, ha preliminarmente ribadito l’ormai consolidata riconducibilità del reato di stalking alla categoria del reato abituale improprio, ovvero caratterizzato dalla presenza di una serie di condotte singolarmente idonee ad integrare un’autonoma ipotesi di reato, laddove la reiterazione delle condotte illecite rappresenta elemento costitutivo del reato stesso (talora sono state ritenute sufficienti anche solo due condotte – Cass. pen. n. 6417/2010).

Gli Ermellini hanno quindi riaffermato il principio di diritto secondo il quale “nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poiché, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato”.

L’affermato principio di diritto sembra avere una portata meno estesa di quello già espresso dalla medesima Sezione, ma in diversa composizione collegiale (Cass. pen. n. 41431/16) secondo cui “attesa la struttura unitaria del delitto, però, una volta intervenuta la condizione di procedibilità essa si estende anche alle condotte poste in essere dall'imputato successivamente, poiché queste, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 612-bis c.p.”.
La sentenza in commento pare infatti ancorare “l’effetto estensivo” della querela alle condotte successive che valgono ad integrare il presupposto della reiterazione, ma laddove la reiterazione sia già realizzata da condotte anteriori alla querela, quale la sorte di quelle successive che non abbiano costituito oggetto di tempestiva querela?
Vale la pena di segnalare che il necessario presupposto della reiterazione delle condotte è stato invocato anche al fine di ritenere procedibili condotte poste in essere ben prima dei sei mesi dalla proposta querela. Per cui “nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma, rispetto alla prima o alle precedenti condotte, occorrerà necessariamente fare riferimento anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la proposizione della querela, ai sensi dell'art. 612 bis c.p., comma 4” (Cass. pen. n. 20065/14).
Del pari poiché il reato di stalking è comunemente qualificato come reato di evento, che si consuma quindi quando si verifica l’evento alternativamente previsto (danno o pericolo), il termine per proporre la querela decorre non già dalle singole condotte, bensì dal verificarsi dell’evento (Cass. pen. n. 17082/15).

 

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