Risarcito per il danno all’onore e per quello alla salute il marito che scopre non essere suoi i due figli

Il Tribunale di Bari, con una sentenza pubblicata il 18.3.2019, ha deciso sulla domanda di risarcimento proposta da un marito (consensualmente) separato e dai suoi genitori contro la moglie che, durante un litigio, gli aveva confessato di aver concepito con un altro uomo i due figli, la cui paternità successivamente era stata disconosciuta con sentenza.

Gli attori lamentavano che tale fatto aveva “condizionato in negativo” la loro vita e “i loro rapporti sociali per le mormorazioni ed il ludibrio” cui erano stati esposti e che, in particolare, aveva causato al marito un danno alla salute da “stress postraumatico”.

La convenuta si era difesa chiedendo il rigetto delle domande per varie ragioni, fra cui “per avere le parti, rinunciato e far valere ogni questione in punto di addebito con la separazione consensuale”.

Il Tribunale ha preliminarmente affermato che la domanda del marito doveva essere esaminata separatamente da quella dei suoi genitori.

In merito alla prima la sentenza ha puntualizzato che “la relativa azione di risarcimento deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande”, rinviando al noto orientamento della Cassazione in materia (Cass. Civ. n. 9801/2005).

Nel merito, essa è partita dalla constatazione che effettivamente il padre dei due figli avuti dalla donna in costanza di matrimonio era un altro uomo, che li aveva poi anche riconosciuti, ciò che implicava di per sé la violazione dei “doveri derivanti dal matrimonio” da parte della moglie, osservando come fosse necessario accertare, ai fini della predetta domanda risarcitoria, se tale condotta avesse altresì leso “un diritto costituzionalmente protetto” del marito, sì da avergli cagionato un danno non patrimoniale.

In concreto il Tribunale ha ritenuto provata non già solo l’infedeltà della donna, ma anche “le modalità, la frequenza e le circostanze dell’adulterio”, avendo costei consentito all’amante “di frequentare con assiduità la sua casa negli orari in cui il marito non era presente e con atteggiamenti “confidenziali” davanti a terzi ed anche sul luogo di lavoro, tanto da generare malevoli commenti”, com’era stato provato testimonialmente.

Secondo il Giudice barese tali modalità avevano leso i diritti costituzionalmente protetti dell’uomo all’onore ed alla dignità personale ed anche perché la convenuta non aveva “dimostrato che il marito fosse “consapevole” di non essere il padre dei minori”.

Il risarcimento del danno non patrimoniale all’onore ed alla dignità dell’attore è stato, quindi, liquidato nella misura di € 3.000,00 “per ogni anno in cui ha "rivestito" di fatto un ruolo paterno nei confronti di detti due minori, rivelatisi figli biologici di altro uomo”, e quindi in complessivi € 8.000,00.

Distintamente da questo, il Tribunale ha riconosciuto pure il risarcimento del “grave danno biologico conseguente alla dolorosa vicenda che lo ha visto protagonista, tenuto conto che il CTU nella propria relazione ha riscontrato un “disturbo da stress postraumatico" per il quale” l’attore aveva “assunto anche terapia farmacologica… con un'invalidità del 35%in soggetto di 35 anni al momento dell'evento dannoso (scoperta della non paternità dei due minori)”, liquidandolo, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, nella misura di € 208.566,00.

Dopo aver così accolto la domanda del marito, il Tribunale ha rigettato quella dei suoi genitori, osservando che costoro avevano ricevuto solo “danni non “immediati e diretti” ex art. 1223 c. civ. in conseguenza di detta vicenda, in quanto… non titolari di specifici diritti nascenti dal vincolo matrimoniale della cui lesione (e conseguente ristoro) qui si discute”.

La sentenza da un lato induce a riflettere sulle conseguenze laceranti (35% di invalidità permanente in un uomo di 35 anni) che gli episodi di responsabilità endofamiliare possono produrre anche sugli adulti, dall’altro desta qualche perplessità sul criterio liquidativo adottato per determinare il risarcimento della lesione dell’onore e della dignità personale del danneggiato, individuato nel periodo di tempo cui è stato costretto a vivere impropriamente la parte del padre die due figli che, in realtà, non erano suoi. E’ ben vero che fu verosimilmente la “scoperta” di questa amara verità ad aprirgli gli occhi sul discredito sociale che già si era consumato alle sue spalla, ma è quel discredito, e non già la tardiva scoperta della infedeltà della moglie, che si doveva risarcire e che, in effetti, si è risarcito.

 

 

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