Il GPS dotato di microfono posizionato nell’auto della ex moglie non costituisce reato di interferenza illecita nella vita privata

di Avv. Anna Silvia Zanini

La Suprema Corte (Cassazione penale sez. V - 26/10/2023, n. 3446) esamina la questione concernente la configurabilità o meno del reato di interferenza illecita nella vita privata, previsto e punito dall’art. 615 bis c.p., nel caso di installazione di dispositivo GPS dotato di microfono in auto di una terza persona.

L’art. 615 bis c.p., al primo comma, prevede che “chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il legislatore, con tale disposizione, ha dunque inteso reprimere le incursioni abusive nella vita altrui punendo la condotta di chi si procuri immagini o notizie attinenti alla vita privata, che si svolgano in luoghi di privata dimora, utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora, posto che la ratio della norma è quella di tutelare i diritti inviolabili previsti dall’art. 2 e 14 della Costituzione.

Nel caso in esame, un uomo aveva installato un dispositivo GPS dotato di microfono nell'auto della ex moglie, raccogliendo informazioni sulla sua vita privata attraverso l'ascolto delle conversazioni all'interno del veicolo. 

L’ex marito veniva condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 615 bis del codice penale alla pena di sei mesi di reclusione e al risarcimento del danno a favore della ex moglie. 

La Corte d’appello riformava la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili.

Avverso la predetta sentenza, l’ex moglie proponeva ricorso per Cassazione lamentando il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 615 bis c.p. 

Contestava, in particolare, la decisione della Corte nel punto in cui escludeva che l'autoveicolo, all'interno del quale era stato occultato il dispositivo GPS, potesse costituire un luogo di privata dimora. Rilevava come la nozione di privata dimora era da intendersi in senso ampio. 

La ricorrente lamentava che l'autovettura, nel caso in esame, andrebbe sicuramente ritenuta quale luogo di privata dimora, atteso che all'interno del mezzo intratteneva colloqui non solo personali, ma anche di carattere professionale, legati all'attività di avvocato, svolta dalla medesima.

La Suprema Corte, respingendo il ricorso, evidenziava come la disposizione dell'art. 615 bis c.p. tutela la riservatezza di notizie ed immagini, ma con riferimento ai soli luoghi indicati nell'art. 614 c.p., ovverosia l'abitazione e la privata dimora.

L'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora.

La Suprema Corte afferma dunque il principio secondo cui “Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex moglie) un dispositivo GPS dotato di microfono, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 c.p. - richiamato dall'art. 615-bis - tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via”.

Per completezza, la Corte evidenziava da ultimo che solo nel caso in cui l’abitacolo sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione, potrebbe configurarsi il reato di interferenza illecita nella vita privata. 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli