Procedimento di adozione di minore non riconosciuto: la madre può ripensarci, ma prima dell’affidamento preadottivo

IL CASO. Il Tribunale per i minorenni di Perugia, con sentenza del 3.1.2017, aveva respinto la richiesta di sospensione della procedura di adozione abbreviata ex art. 11 l. n. 184/1983 presentata in data 12.11.2016 dalla madre di un minore non riconosciuto, dichiarando altresì inammissibile la contestuale domanda di riconoscimento della maternità. Con successiva sentenza del 30.1.2017, tale Tribunale aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore.
Sull’impugnazione della sentenza di rigetto dell’istanza di sospensione si era pronunciata la Corte d’appello di Perugia, che ne dichiarava l’inammissibilità sul presupposto della sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare la decisione da parte della madre, poiché (nonostante l’istanza di sospensione fosse stata tempestiva) nel frattempo era intervenuta la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il primo riguardante la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, commi 2 e 5, l. n. 184/1983, poiché la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità era stata pronunciata nonostante il deposito tempestivo dell’istanza di sospensione del procedimento di adozione abbreviata.
Il secondo, relativo alla nullità della sentenza della Corte d’Appello di Perugia per omessa pronuncia sulla domanda di revoca della sentenza del 30.1.2017 con cui era stato dichiarato lo stato di abbandono.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31196/2018, ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo, ed ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

La Suprema Corte, infatti, non ha condiviso quanto statuito dalla Corte distrettuale ovvero che l’intervenuta sentenza di dichiarazione dello stato di adottabilità del 30.1.2017 avesse fatto venir meno l’interesse della madre ad impugnare la sentenza di rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento di adozione abbreviata.

Infatti, la madre avrebbe ben potuto ancora procedere al riconoscimento del figlio poiché l’art. 11, ultimo comma, l. n. 184/1983 prevede espressamente che il riconoscimento è privo di efficacia “intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo”.
Pertanto, il riconoscimento del figlio, e quindi l’interesse della madre ad impugnare la sentenza di primo grado, non avrebbe dovuto ritenersi precluso dal solo fatto che fosse sopravvenuta declaratoria di adottabilità.

 

 

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