Qual è la sorte dei beni non contemplati dal testatore in ipotesi di institutio ex re certa?

30 LUGLIO 2019 | Successioni e donazioni

Con la sentenza n. 19/17868, depositata il 3.7.2019, la Suprema Corte affronta un tema molto delicato distinguendo, nel caso di institutio ex re certa, i beni di cui il testatore non ha disposto dai beni ignorati dallo stesso testatore o sopravvenuti.

IL CASO. La defunta Tizia aveva disposto delle proprie sostanze con testamento olografo, prevedendo il lascito, in favore delle nipoti, della metà della sua casa ed in favore della persona - non identificata nel testamento - che le aveva prestato cura e assistenza in vita, dei beni mobili.
Anzi, con espressione inappropriata, ma espressiva, scriveva di quest’ultima “la faccio parte erede universale” dei “beni mobili”.
La donna che aveva prestato assistenza in favore di Tizia citava in giudizio le due nipoti, facendo valere il proprio diritto di essere riconosciuta erede di Tizia.
Il Tribunale di primo grado, con decisione poi confermata anche in grado di appello, accoglieva la domanda dell’attrice, interpretando così il testamento: il lascito in favore delle nipoti quale legato e la disposizione in favore della persona che si era presa cura della testatrice sino alla morte, quale disposizione a titolo universale.
Per l’effetto, il Tribunale attribuiva all’attrice anche il residuo del patrimonio della defunta Tizia, tolto il bene legato, e pertanto non solo i beni mobili, oggetto dell’esplicita attribuzione testamentaria, ma anche l’altra metà della casa.
Le due nipoti proponevano ricorso per cassazione e, per quanto qui interessa, denunciavano, da un lato, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 628 c.c., dall’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 588 c.c..

LA SENTENZA. Sotto il primo profilo le ricorrenti, invocando il disposto dell’art. 628 c.c., sostenevano che la persona beneficiata dal testamento con l’attribuzione dei beni mobili non era stata nominativamente indicata, con la conseguente nullità dell’attribuzione.  
Gli Ermellini hanno invece ritenuto che la pur incompleta indicazione della persona beneficiaria delle disposizioni testamentarie non rende nulle le disposizioni medesime, qualora sia desumibile dal contesto del testamento o sia comunque possibile altrimenti determinare la persona che il testatore ha voluto beneficiare.
Dall’istruttoria svolta era risultato che la donna aveva per decenni, e sino alla morte, prestato cura ed assistenza alla defunta. Pertanto, la beneficiaria della disposizione testamentaria era individuabile.
Sull’altro motivo di ricorso, la Corte ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell’art. 558 c.c., si ha istituzione di erede quando l’istituito, qualunque sia l’espressione usata dal testatore, sia chiamato nell’universalità dei beni od in una parte determinata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio. Si ha invece un legato allorché i beni vengono assegnati singolarmente in modo determinato. La Suprema Corte ha precisato che, in base al disposto del II° comma dell’art. 588 c.c., anche l’assegnazione di determinati beni (la c.d. institutio ex re certa) non esclude che la disposizione sia titolo universale tutte le volte in cui risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio (Cass. n. 1800/1964, n. 974/1999, n. 2002/2016, n. 24163/2013).
Il Tribunale di primo grado e la Corte d’appello avevano inteso la disposizione in favore delle nipoti come legato, mentre la disposizione in favore della donna che aveva prestato cura ed assistenza alla de cuius fino alla morte come disposizione a titolo universale. A tale ricostruzione la Suprema Corte ha obiettato che, in base al contenuto del testamento, la designazione di erede universale era congiunta ad un lascito che aveva per oggetto i soli beni mobili e quindi si era in presenza di un’ipotesi di institutio ex re certa ai sensi dell’art. 588, comma II, c.c..
La Corte ha però precisato che

l’institutio ex re certa non attribuisce all’istituito la qualità di unico erede (Cass. n. 737/1963): infatti, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formano oggetto di disposizione.

Questi beni, in assenza di altre disposizioni istitutive, si devolvono secondo le norme della successione legittima. Infatti, il lascito di un bene determinato, se vale come istituzione di erede, esprime una quota del patrimonio; laddove questa quota, singolarmente considerata o in concorso con altra quota, non copra l’intero ovvero non raggiunga la c.d. unità, deve aprirsi, giusto il capoverso dell’art. 457 c.c., la successione legittima.
Pertanto sia che il testatore abbia attribuito una quota già individuata nel testamento in favore dell’erede, sia che questa quota venga determinata ex post in base alla valutazione dei beni (ciò che accade nell’institutio ex re certa), se comunque le quote istitutive non ricostituiscono la c.d. unità,  si avrà il normale concorso della successione legittima con la successione testamentaria ex art. 457, comma II, c.c..
La successione legittima non si aprirà invece per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti: “le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito: ‘Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di delazione dell’eredità, non ha luogo la successione legittima agli effetti dell’art. 457, secondo comma, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti (cfr. Cass. n. 12518/15). Soluzione, quest’ultima, da condividere e riaffermare anche in considerazione del conforme avviso della dottrina largamente maggioritaria, la quale osserva che la posizione dell’institutio ex re certa non è diversa da quella dell’erede pro quota, in favore del quale opera senz’altro la c.d. forza espansiva della delazione testamentaria, che riguarda anche i beni ignorati o sopravvenuti (e non solo quelli ignorati, come invece suppone parte ricorrente)’ (Cass., S.U., n. 17122/2018)”.
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

“L’institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formano oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell’art. 457, comma 2, c.c. ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del primo comma, sia ai sensi del secondo comma dell’art. 588 c.c., non ricostruiscono l’unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell’institutio ex re certa, va inteso nel senso che l’acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.”

La qualifica di erede universale nella scheda testamentaria, associata all’attribuzione di un singolo bene o di un complesso di beni, pur potendo costituire un elemento valutabile di fini dell’indagine diretta ad accertare l’eventuale intenzione del testatore di assegnare quei beni come quota del patrimonio, ai sensi dell’art. 588, comma 2, c.c., non giustifica, di per sé, l’attribuzione degli altri beni menzionati nel testamento e non attribuiti, occorrendo a tal fine che sia ricavabile dal complessivo contenuto del testamento una disposizione nell’universalità del patrimonio ai sensi dell’art. 588, comma 1, c.c..”
In concreto, la Corte ha cassato la sentenza del giudice d’appello, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, rimettendo al Giudice di rinvio affinché, previo esame della validità della disposizione testamentaria anzidetta, si attenesse al principio di diritto così affermato.

 

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