Pandemia e forme di testamenti speciali

L’attuale situazione di emergenza sanitaria, determinata dall’epidemia del COVID-19, ormai diffusasi a livello globale, rende molto di attualità una forma di testamento che solitamente non viene considerata a dispetto delle forme più note ed utilizzate del testamento olografo e di quello pubblico, comunemente utilizzate nella prassi.

Il Codice Civile disciplina tre forme di testamento speciale, tra le quali quella disciplinata dall’art. 609 c.c.. Tale fattispecie prevede che, quando il testatore non può avvalersi delle forme ordinarie di testamento, in quanto si trovi in un luogo in cui prolifica una malattia reputata contagiosa o per cause di pubblica calamità o di infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un Notaio, dal Giudice di Pace del luogo, dal Sindaco o da chi ne fa le veci, o da un Ministro di Culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a 16 anni.

Il secondo comma della norma in esame prevede che il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve, ed è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non lo possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

Per completezza, si segnala che le altre forme di testamento speciale sono quelli redatte in navigazione marittima o aerea (artt. 611 – 616 c.c.) ed i testamenti dei militari o dei soggetti al seguito delle forze armate dello stato impegnate in operazioni belliche o prigionieri presso il nemico (art. 617 c.c.).

Tornando al testamento speciale disciplinato dall’art. 609 c.c., dall’esame della norma si rinviene che, tra le cause che lo rendono possibile, vi è, oltre alla pubblica calamità (alluvione, terremoto, stato di guerra) ed all’infortunio del testatore (per questa ipotesi, deve trattarsi di una causa eccezionale che colpisce la sola persona del testatore, mettendone in pericolo la vita ed impedendogli di testare, non essendo rilevante il semplice stato di malattia), l’esistenza – nel luogo dove si trova il soggetto che vuole fare testamento – di una “malattia reputata contagiosa”. A questo riguardo si ritiene sufficiente, in aderenza al tenore letterale della norma, la “reputazione” che si tratti di una malattia contagiosa e quindi anche di un contagio potenziale e non effettivo. Inoltre, la malattia può anche essere temporanea e non è necessario che abbia colpito anche il testatore.

Da quanto sopra esposto si trova conferma che l’attuale situazione di emergenza sanitaria, data dall’epidemia di COVID-19, sia tale da soddisfare il presupposto richiesto dal legislatore per la forma di testamento semplificata contemplata dall’art. 609 c.c..

Il fatto che i testamenti speciali configurino una forma semplificata rispetto a quelli ordinari, lo si ricava dalla circostanza che deputato a ricevere questo tipo di testamento non è solo il Notaio, ma anche il Giudice di Pace del luogo dove si trova il testatore, il Sindaco del luogo dell’epidemia od un Ministro di Culto (e quindi anche di culto cattolico o acattolico, anche diverso dal culto professato dal testatore), proveniente da qualsiasi luogo.

Anche il requisito della presenza dei due testimoni è semplificato in quanto la norma, prevedendo che possano avere 16 anni, costituisce un’eccezione al disposto dell’art. 50, comma 1, legge notarile, che prescrive che i testimoni siano maggiorenni.

Inoltre, non è necessario che i testimoni siano in grado di sottoscrivere il testamento, come è richiesto in linea generale dall’art. 50, comma 2, della legge notarile per tutti gli atti notarili, in quanto l’ultimo comma dell’art. 609 prevede che se il testatore o se i testimoni non possano sottoscrivere il testamento, ne viene data menzione della causa nella scheda testamentaria da parte del soggetto che l’ha ricevuta.

A fronte della norma generale secondo cui il testamento pubblico deve essere letto personalmente dal Notaio (art. 603 c.c.), con esclusione della delega della lettura a persona di sua fiducia e facendo menzione di questa formalità nel testamento stesso, la lettura da parte del soggetto che riceve il testamento speciale non è richiesta, trattandosi – come abbiamo già detto - di una forma semplificata di testamento.

La caratteristica di tutti i testamenti speciali è quella della loro provvisoria efficacia in quanto essi perdono efficacia trascorsi tre mesi dalla cessazione della causa che ha giustificato tale forma di testamento e quindi dal ritorno alla normalità. Infatti, l’art. 610 prevede che il testamento ricevuto ai sensi dell’art. 609 perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie. Prevede inoltre, al secondo comma, che, se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato appena è possibile nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

In particolare, per cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie si intende la cessazione della malattia od il momento in cui il testatore si è allontanato dal luogo del contagio ad un altro luogo sicuro (fattispecie che oggi non sarebbe possibile, trattandosi di una pandemia mondiale) od il momento in cui è venuto meno lo stato di pericolo derivante dall’infortunio, nel diverso caso pure contemplato dall’art. 609 c.c..

A ciò consegue che, nel caso in cui il soggetto che ha fatto il testamento speciale muoia prima del decorso dei tre mesi, il suo testamento diventerà efficace e regolerà la successione di quel soggetto. Laddove invece egli muoia successivamente ai tre mesi dal ritorno alla normalità, il testamento speciale avrà perso efficacia e rivivranno eventuali precedenti testamenti ordinari di quella persona, se esistenti.

Per quanto riguarda la revoca, i testamenti speciali costituiranno una revoca di precedenti testamenti pubblici, olografi o segreti per il tempo in cui mantengono la loro efficacia. Ciò in quanto il testamento speciale è ad ogni effetto un valido testamento.

Anche il testamento speciale, come i testamenti ordinari, può contenere disposizioni non patrimoniali, oltre a quelle patrimoniali. E’ stato discusso se anche le disposizioni non patrimoniali vengano meno nel momento in cui questo tipo di testamento perde efficacia per il decorso del termine di tre mesi. Si è sostenuto che la perdita di efficacia troverebbe conferma nel disposto dell’art. 256 c.c., che prevede la conservazione del riconoscimento per testamento di figlio nato fuori dal matrimonio solo per il caso in cui si tratti di revoca di un precedente testamento e non invece nel diverso caso della perdita di efficacia del testamento speciale.

La dottrina prevalente ritiene però che le due ipotesi siano assimilabili, rendendo così salvo il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio anche in presenza di testamento speciale caducato.

Vi è da dire che, nel caso in cui non sussistano circostanze eccezionali che rendano imprescindibile la redazione di un testamento speciale (si pensi al caso in cui il testatore non è in grado di scrivere personalmente di suo pugno la scheda testamentaria per un impedimento fisico, o perché analfabeta, o per altre ragioni), pur in presenza delle circostanze eccezionali contemplate dall’art. 609 c.c., il testamento olografo rimane una valida forma per testare anche nel vivo della situazione di emergenza, con il vantaggio di non perdere efficacia decorsi i tre mesi dalla cessazione della causa che ha reso possibile la forma del testamento speciale, come si è visto.

E’ importante però che il testatore sia perfettamente in grado di rispettare tutti i requisiti richiesti dal legislatore per la validità del testamento olografo ex art. 602 c.c. (scritturazione intera di pugno del testatore, data e sottoscrizione di pugno del testatore, totale assenza di interpolazioni di scritture di terzi).

Quanto alla invalidità dei testamenti speciali, l’art. 619 c.c. prevede che tutti i testamenti speciali sono nulli quando manca la redazione per iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma, il testamento speciale può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

 

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