I presupposti per l’usucapione di parte di un immobile di vaste dimensioni da parte del coerede

04 APRILE 2019 | Successioni e donazioni

Con sentenza n. 1642/2019, depositata il 22 gennaio 2019, la Corte di Cassazione, ha affermato il principio di diritto secondo cui, quando l’immobile è tanto vasto da consentire il godimento esclusivo di ampie porzioni da parte di ciascun coerede, ai fini dell’accertamento dell’usucapione è necessario che il comproprietario coerede estenda il suo possesso in termini di esclusività, provando di aver posseduto il bene in modo inconciliabile con il possibile godimento del bene da parte degli altri coeredi comproprietari. A tal fine non è sufficiente che questi ultimi si siano astenuti dall’uso della cosa, ma deve provarsi la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus.

IL CASO. La questione approda in Cassazione a seguito del rigetto, sia in primo che in secondo grado, della domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione da parte del coerede Tizio in relazione all’ala di un castello, consistente in 20 vani su un totale di 200, formulata in un giudizio di divisione ereditaria.
Contro il rigetto in secondo grado della domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione, il coerede Tizio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi di gravame.
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva violazione o falsa applicazione dell’art. 714 c.c., art. 1102 c.c., art. 1141 c.c., art. 1158 c.c., art. 1164 c.c. e art. 2729 c.c. contestando che la Corte d’appello avesse: (i) illegittimamente richiesto l’interversione del possesso ai fini della prova della durata ad usucapionem del possesso esclusivo da parte di Tizio; (ii) illegittimamente fondato la propria argomentazione sulla presunzione che “stante l’ampiezza del castello l’applicazione del principio giurisprudenziale che non richiede l’interversione del possesso sarebbe meno intuitiva rispetto ad un immobile composto da due camere e servizi”.
Con il secondo motivo, invece, il ricorrente  denunciava, ex art. 360 c.p.c., comma  1, n. 5,  l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 2 e art. 167, nonché gli artt. 209, 345, 358 c.p.c. ed art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto pacifica l’inconfigurabilità del possesso esclusivo dell’ala est, mentre negli atti di causa sarebbe emerso il riconoscimento proveniente dalle altre parti processuali del reciproco godimento di ben determinate porzioni del castello. La Corte territoriale aveva pertanto violato, secondo il ricorrente, il principio di non contestazione.  
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denunciava, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’obbligo di motivazione perché la motivazione sarebbe stata del tutto apparente e sempre con esclusivo riferimento all’aver ritenuto insoddisfacente e mancante la prova del possesso di Tizio.

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’appello, ha dato applicazione al principio, oramai consolidato, in base al quale,

ai fini dell’usucapione, è necessario che il comproprietario eserciti il suo possesso in termini di esclusività, necessitando che il godimento del bene avvenga in modo inconciliabile con il possibile godimento del medesimo da parte degli altri comproprietari.
È necessario, dunque, che sia provata la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, senza che a tal fine sia sufficiente provare che gli altri comproprietari si siano astenuti dall’uso della cosa.

In particolare, la Corte di legittimità ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame dal momento che la Corte territoriale non aveva “disatteso il principio giurisprudenziale secondo il quale ‘in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso’”, avendo osservato, invece, un principio costantemente espresso dalla Suprema Corte, applicandolo al caso di specie, secondo cui

ai fini dell’usucapione è necessario che il comproprietario estenda il suo possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere  uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri si astengano dall’uso della cosa comune”.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ritenuto non ravvisabili “le ipotizzate violazioni di legge, né con riguardo alle disposizioni sul possesso e sulla non necessità di interversione nel caso di compossesso, né con riguardo a quella sull’utilizzo della ‘massima di esperienza’”. Secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale aveva argomentato secondo una massima di esperienza e non sulla base di una presunzione, come invece sostenuto dal ricorrente. Infatti, la Corte d’appello aveva affermato che il compossesso di Tizio esercitato su 20 stanze di un immobile di 200 vani totali non era di per sé un possesso esclusivo connotato da carattere di assolutezza ed esclusività, ma piuttosto un compossesso privo di manifestazione di volontà di escludere gli altri compossessori.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, precisando che la Corte territoriale non aveva affermato l’inesistenza del godimento da parte di Tizio della porzione del castello identificata nei 20 vani oggetto della domanda di usucapione, ma aveva, piuttosto, riconosciuto che detto godimento da solo costituiva un semplice godimento separato di parte del cespite ex art. 714 c.c..
Infine, la Suprema Corte ritiene inammissibile il terzo motivo poiché genericamente rivolto alla conclusione di merito adottata piuttosto che inerente ad un vizio della motivazione.
In conclusione, il coerede che intenda opporre l’intervenuta usucapione non deve limitarsi a provare il proprio possesso e l’astensione degli altri coeredi dal godimento del bene, ma deve altresì provare di aver posseduto il bene uti dominus, in via esclusiva.
 

 

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