Separazione: l'assegno liquidato al coniuge in unica soluzione è deducibile ai fini IRPEF?

Con la sentenza n. 29178 del 12.11.2019, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha confermato il suo orientamento secondo il quale in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, l’art. 10, primo comma, lettera g), del d.P.R. n. 597 del 1973 (al pari dell’art. 10, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986) limita la deducibilità, ai fini dell’applicazione dell’IRPEF, solo all’assegno periodico e non anche a quello corrisposto in unica soluzione al coniuge.

IL CASO – L’Agenzia delle Entrate aveva, invero, proposto ricorso per la cassazione di una sentenza dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello proposto nei confronti della sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Milano.
Quest’ultima, infatti, aveva accolto il ricorso di un contribuente contro l'avviso con cui l'Ufficio aveva accertato "ai fini Irpef, per l'anno d'imposta 2001, il maggior reddito imponibile derivante dal recupero a tassazione dell'onere relativo al versamento, una tantum, effettuato dal contribuente alla moglie, di euro 67.000,00, in ottemperanza ad atto di transazione stipulato tra le parti nel corso della loro causa di separazione giudiziale tra coniugi”.
Secondo l'Agenzia, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 917/1986, il predetto componente positivo del reddito imponibile del contribuente erogante era indeducibile, perché privo del carattere della periodicità e per la mancata previsione del titolo in un provvedimento giudiziario.

LA DECISIONE – La Suprema Corte, accogliendo entrambi i motivi di ricorso, da un lato ha ritenuto pacifico che il contribuente avesse corrisposto l’assegno “una tantum”, a titolo di liquidazione e capitalizzazione dell’assegno di mantenimento a seguito di un accordo raggiunto dai coniugi nell’ambito della separazione giudiziale.
Dall’altro ha riconfermato il suo precedente orientamento in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, secondo il quale l’art.10, primo comma, lettera g) d.P.R. n.597 del 1973 (al pari dell’art.10, primo comma, lettera c) d.P.R.  n.917 del 1986)

limita la deducibilità, ai fini dell’applicazione dell’IRPEF, solo all’assegno periodico – e non anche a quello corrisposto in unica soluzione – al coniuge, in conseguenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta dal provvedimento dell’autorità giudiziaria”.

La sentenza richiama l’ordinanza della Corte costituzionale n.383 del 2001, che ha precisato come ”tale differente trattamento sia riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi nel tempo, l’altra, capace di definire il rapporto tra i coniugi senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta né irragionevole, né in contrasto con il principio di capacità contributiva”.
La Corte ha ulteriormente precisato che la non deducibilità dal reddito dell’assegno corrisposto in unica soluzione deriva dal fatto che “l’assegno periodico e l’attribuzione una tantum (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell’obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità”.
L’ontologica diversità” funzionale dell’assegno corrisposto in unica soluzione rende, quindi, indeducibile la somma corrisposta ai fini IRPEF, e ciò anche qualora si tratti della capitalizzazione dell’assegno di mantenimento corrisposto nell’ambito della separazione.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli