Per la quantificazione dell'assegno divorzile conta anche il costo della vita nella città di residenza

IL CASO. La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto l’assegno divorzile posto a carico dell’ex marito in ragione dell’elevato costo della vita nella città di Roma, ove egli risiedeva, tenuto conto dei costi per cure ed assistenza dovute alle sue condizioni di salute, nonché delle sue complessive condizioni economico - patrimoniali e dell’importo versato per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, non più convivente con il padre. 
 
Avverso tale decisione, aveva proposto ricorso per Cassazione la moglie, la quale, tra l’atro, aveva censurato la sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello aveva posto a base della decisione circostanze nuove rispetto al giudizio di primo grado, fra cui le patologie dell’ex marito ed il versamento diretto al figlio di un contributo al suo mantenimento. 
 
LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 174 del 02.10.2019 depositata in data 09.01.2020, nel richiamarsi a giurisprudenza consolidata (Cassazione 3925/2012 e 1824/2005), ha evidenziato come 
“nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus”, quindi anche nei gradi di impugnazione relativi al merito.
Nei giudizi di revisione ex art. 9 l.div., invece, debbono essere esaminati i soli fatti successivi all’accertamento coperto da giudicato, dovendo le altre emergenze essere “trattate” nei gradi di impugnazione relativi al merito .
 
La Suprema Corte, quindi, nel rigettare l’impugnazione proposta dalla moglie, ha confermato la decisione della Corte d’Appello, di fatto
 
convalidando anche la tesi secondo cui, ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, si deve tenere in considerazione anche il costo della vita elevato nella città di residenza dell’obbligato.
 
Questa decisione pone l’interrogativo se possa avere la medesima incidenza sulla quantificazione dell’assegno anche l’elevato costo della vita nella città di residenza dell’avente diritto.
 

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