Le somme corrisposte dal convivente more uxorio costituiscono adempimento di obbligazione naturale e non sono ripetibili

Con la sentenza n. 10 del 03.01.2019 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce, secondo il quale le somme che uno dei conviventi mette a disposizione per il ménage familiare, costituiscono adempimento di obbligazione naturale e, come tali, non devono essere necessariamente restituite nel caso in cui la relazione sentimentale si esaurisca.

IL CASO - Il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la domanda dell’ex convivente more uxorio che pretendeva la restituzione delle somme prestate alla compagna durante la convivenza, sostenendo che si trattasse di erogazioni a titolo di mutuo.
La convenuta, di contro, sosteneva che il denaro fosse stato utilizzato ed investito di comune accordo in un’attività lavorativa e che, trattandosi di una relazione sentimentale stabile e duratura, i rapporti economici dovevano essere regolati secondo l’art. 2034 c.c.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso la questione della validità legale delle trascrizioni di chat ed email, ha stabilito che le conversazioni possono assumere il valore di prova legale solo se possiedono i requisiti di inalterabilità riconosciuti alla c.d. copia forense, mentre l’attore, nel caso di specie, avrebbe prodotto delle mere stampe di contenuti, senza dispositivi di conservazione dei dati.
Il Giudice, proseguendo nell’iter logico-deduttivo, ha ritenuto del tutto sfornito di prova l’assunto di parte attrice relativo al riconoscimento del debito e, quindi, della dazione di denaro del compagno all’ex convivente in esecuzione di un negozio di mutuo.

LA DECISIONE - Concludendo, infine, il Tribunale ha ricordato che le unioni di fatto presentano significative analogie con la famiglia fondata sul matrimonio, e che i doveri di natura morale e patrimoniale dei conviventi sono del tutto assimilabili a quelli dei coniugi.
Ne consegue, quindi, che

le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente effettuate nel corso del rapporto configurano l’adempimento di una obbligazione naturale, a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, con la conseguenza che esse non sono ripetibili.

 

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