Le impugnazioni avverso i provvedimenti del GT in materia di ADS si propongono avanti la Corte d’appello, senza distinzione circa la loro natura decisoria o ordinatoria

IL CASO. Un soggetto, nei confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto la nomina di un amministratore di sostegno proponeva reclamo ex art. 720 bis c.p.c. avverso il decreto dell’8/28 febbraio 2017 con il quale Giudice Tutelare del Tribunale di Milano, estinguendo il procedimento intrapreso dal PM, lasciava a definitivo carico del beneficiando le spese della c.t.u., ritenendo inammissibile la condanna del P.M. alla rifusione delle spese del giudizio.

La Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il detto decreto in punto di regolamentazione delle spese processuali, stante la residualità del rimedio previsto dall’art. 720 bis c.p.c. – “utilizzabile soltanto contro i decreti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione di sostegno, perché aventi contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione e di inabilitazione” – rispetto a quello previsto dall’art. 739 c.p.c..

Avverso il provvedimento della Corte d’appello il reclamante proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 720 bis c.p.c. e 739 c.p.c., stante la natura ordinatoria del provvedimento del GT e conseguentemente la sua impugnabilità avanti alla Corte d’appello.

LA DECISIONE. Con sentenza n. 32409 del 18.10/11.12.2019, ritenuto che la Corte territoriale avesse applicato impropriamente il paradigma giurisprudenziale relativo alla diversa impugnabilità dei provvedimenti in materia di ADS a seconda della loro natura “decisoria” o “gestoria”, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando il provvedimento impugnato e rinviando quindi alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

La Cassazione, infatti, precisa che la distinzione elaborata dalla giurisprudenza “tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario” è volta a circoscrivere ai soli provvedimenti aventi natura decisoria la ricorribilità per cassazione, esclusa per quelli di tipo gestorio.

Quanto invece alla reclamabilità dei provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, non vi sarebbe la necessità di dover indagare sulla natura decisoria o ordinatoria degli stessi, in quanto

con l’art. 720 bis c.p.c., “che nella sua chiarezza è insuscettibile di una diversa interpretazione”, “il legislatore ha inteso concentrare presso la Corte d’appello le impugnazioni avverso i provvedimenti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno”. Avendo carattere speciale, inoltre, la disposizione dell’art. 720 bis c.p.c. prevale su quella dell’art. 739 c.p.c..

La peculiarità della decisione presa in esame si pone sotto due punti di vista: da un lato il caso riguarda il caso limite di un provvedimento del Giudice Tutelare che dichiara l’estinzione del procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno con condanna del beneficiando alle spese processuali; dall’altro i principi enunciati dalla Suprema Corte non paiono essere del tutto in linea con quei precedenti giurisprudenziali che applicano il criterio distintivo riguardante i decreti del Giudice Tutelare in materia di ADS (provvedimenti ordinatori – provvedimenti decisori) anche ai fini dell’impugnabilità degli stessi e non solo della loro ricorribilità in Cassazione.
 

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