La comunicazione via PEC della sentenza d’appello nello stato di adottabilità è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (in virtù della norma derogatoria dettata dall’art. 17 l. n. 184/1983)

IL CASO. La pronuncia in esame trae origine dal ricorso per Cassazione proposto dal curatore speciale di un minore avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, revocava la dichiarazione di adottabilità del minore e disponeva la ripresa immediata dei rapporti padre-figlio. Si costituiva avanti la Suprema Corte il padre N., eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza del termine di impugnazione.

LA DECISIONE. Con sentenza n. 20947/2018, depositata il 22.8.2018, la Suprema Corte ha avuto modo di prendere posizione in merito alla controversa questione della qualificabilità o meno come vera e propria notificazione - idonea a determinare il decorso del termine “breve” di impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c. - della trasmissione via PEC della sentenza effettuata della Cancelleria.
La fattispecie sottoposta al Collegio riguardava, nello specifico, un procedimento per la dichiarazione dello stato di adattabilità, nell’ambito del quale l’art. 17 l. n. 184/1983, in deroga alla disciplina dettata dal codice di procedura civile, dispone che la sentenza della Corte d’Appello sia notificata d’ufficio al pubblico ministero ed alle altre parti, e che il ricorso per Cassazione sia proponibile entro 30 giorni dalla notificazione.
In tale contesto, la presente pronuncia ha fornito ai Giudici di legittimità l’occasione per sottolineare - analogamente a quanto già affermato nelle decisioni nn. 16857/2018 e 29302/2017, e contrariamente, invece, a quanto sostenuto in Cass. n. 25662/2014 - come

l’invio di copia della sentenza a mezzo PEC da parte della Cancelleria, in questo caso, costituisca vera e propria notificazione, e determini quindi la decorrenza del termine breve di impugnazione.


Alla luce di tale assunto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perchè tardivo; la trasmissione della sentenza via PEC, infatti, era stata effettuata dalla Cancelleria il 10.10.2016, mentre il curatore del minore aveva provveduto alla notifica del ricorso solo il successivo 17.4.2017.
A nulla è valsa, peraltro, l’eccezione del ricorrente per cui la “comunicazione” della Cancelleria, siccome mancante di riferimenti espliciti alla natura dell’atto trasmesso ed alla finalità della comunicazione stessa, non avrebbe potuto valere quale notificazione ai sensi dell’art. 17 l. n. 184/1983.
Come osservato dal Collegio, infatti, “è sempre onere della parte (…) provvedere ad aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono sull’indirizzo di posta elettronica certificata, peraltro da essa stessa indicato - con la specifica finalità del ricevimento delle comunicazioni e notificazioni di atti giudiziari - ed esaminarne il contenuto, proprio come avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta, oppure recapitato dall’Ufficiale giudiziario”.
Nel caso di specie, ha aggiunto la Corte, la comunicazione di Cancelleria era in ogni caso inequivocabile sia quanto alla tipologia, che quanto alla finalità della notifica effettuata, siccome contenente nell’oggetto la dicitura “deposito sentenza - pubblicazione”, e nella descrizione “depositata (pubblicata) sentenza (…)”.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli