Il tutore volontario del MSNA: le novità legislative e il Protocollo d’intesa del Tribunale per i Minorenni di Venezia

LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA PER LA NOMINA DEL TUTORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA). Il D.lgs. n. 220/2017, pubblicato in G.U. il 16 gennaio 2018, ha risolto la dibattuta questione dell’attribuzione della competenza per la  nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati, sulla quale si era in precedenza pronunciata anche la Cassazione.
Con ordinanza n. 26442 del 20.12.2016, infatti, la Suprema Corte aveva affermato la competenza del Giudice Tutelare in ordine alla nomina del tutore del MSNA, negando quella del Tribunale per i Minorenni, che si sarebbe radicata solo se già pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità.
Tale impostazione aveva sollevato numerose critiche riguardanti, in particolare, il più ampio tema della irragionevolezza della struttura diarchica del sistema delle competenze in materia di giustizia minorile e il timore che tale sistema potesse risultare pregiudizievole per la tutela dei minori.
GLI INTERVENTI LEGISLATIVI. Con un primo intervento (l. 7 aprile 2017 n.47, in vigore dal 6 maggio 2017) il legislatore ha riconosciuto al Tribunale per i Minorenni la competenza per l’individuazione delle persone più idonee ad assumere l’incarico di tutore di MSNA, riservandone tuttavia la nomina al Giudice Tutelare presso il quale continuava a tenersi il registro speciale. L’art. 11 della l. n. 47/2017, infatti, ha disposto l’istituzione presso ogni Tribunale per i minorenni di un elenco di tutori volontari selezionati e adeguatamente formati, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato, invitando i Presidenti dei Tribunali per i minorenni e i Garanti per l’infanzia e l’adolescenza a stipulare appositi protocolli “per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari”. Nella sostanza, tuttavia, la nomina del tutore ha continuato a rimanere di competenza del Giudice Tutelare.
Successivamente, con il d. lgs. 22 dicembre 2017, n.220 (integrativo e correttivo del d. lgs. n. 142/2015, avente ad oggetto “disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale”), il legislatore è intervenuto dettando ulteriori disposizioni in materia di accoglienza e di minori non accompagnati. Con un’inversione di marcia rispetto al sistema precedentemente praticato, ha attribuito al Tribunale per i minorenni il potere di nomina del tutore per il MSNA, risolvendo in questo modo il problema dell’attribuzione di competenza di cui si discuteva.
IL PROTOCOLLO DI INTESA. In attuazione delle novelle legislative, l’8 marzo 2018 il Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia ed il Garante dei diritti della persona della Regione Veneto hanno stipulato un protocollo d’intesa, impegnandosi a:
1)    Istituire presso il Tribunale per i minorenni – in applicazione di quanto previsto dal citato art.11 della legge 7 aprile 2017, n.47 – un elenco di volontari adeguatamente formati e disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni;
2)    Garantire la gestione di tale elenco nel rispetto delle modalità operative individuate nel presente Protocollo  e delle buone prassi da tempo consolidate nella Regione del Veneto, basate sulla collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio;
3)    Promuovere e favorire sinergie (se del caso attraverso specifici protocolli d’intesa) atte a favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni competenti negli interventi a favore dei minori d’età (Comuni e Aziende ULSS).
Queste, dunque, nel concreto le novità e la procedura che viene seguita (art. 3, Protocollo): anzitutto il Garante Regionale dei diritti della persona del Veneto cura, preferibilmente su base provinciale (per garantire uno stretto collegamento con i referenti degli operatori socio-sanitari), l’organizzazione di un corso di formazione per tutori volontari di minori di età; quindi il Presidente del Tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, si rivolge al Garante regionale per richiedere il nominativo di un volontario formato, che viene abbinato al minore secondo valutazioni di disponibilità e di inclinazioni personali, previamente valutate dal Garante. A questo punto, individuato il tutore, il Garante ne trasmette i riferimenti alla Cancelleria del Tribunale per i minorenni, che procede alla sua nomina.
Occorre evidenziare, tuttavia, che al momento sussiste ancora un doppio binario per quanto riguarda la competenza per la nomina dei tutori di MSNA: per le tutele aperte successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 220/2017 (3 marzo 2018) la competenza è del Tribunale per i minorenni che seguirà la procedura sopra evidenziata; per le tutele aperte precedentemente, invece, la competenza appartiene ancora al Giudice Tutelare.

 

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