Gratuito patrocinio: per la Cassazione la nomina di un secondo difensore fa cadere il beneficio

IL CASO. All’esito del procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologazione, due avvocatesse chiedevano la liquidazione di quanto loro spettante per la difesa di P.M., ammessa al patrocinio a spese dello Stato.  

Il Tribunale di Livorno rigettava l’istanza, ritenendo “che il conferimento del mandato a due difensori, a fronte della possibilità per la parte ammessa di nominarne uno solo, sia incompatibile con la volontà della parte di avvalersi del beneficio nella causa di cui trattasi”.  

Avverso il decreto proponeva opposizione una delle avvocatesse, deducendo l’erronea applicazione, da parte del Tribunale, dell’art 91 del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 91 previsto per il processo penale; l’opponente deduceva inoltre che la cliente si era rivolta alla loro associazione professionale  e che, di conseguenza, non aveva affatto inteso rinunciare al patrocinio a spese dello Stato nominando due difensori, atteso il diritto delle due avvocatesse di percepire un unico compenso; in corso di giudizio una delle due dichiarava “ove ritenuto necessario, ….. di rinunciare a qualsiasi richiesta di compenso nei confronti della signora P. e/o dello Stato”.

Il Tribunale di Livorno accoglieva l’opposizione, ma il Ministero della giustizia ricorreva per cassazione adducendo tre motivi di impugnazione, tra loro connessi: a) col primo lamentava “violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: l’ordinanza impugnata sarebbe stata errata nella parte in cui affermava che la nomina di un secondo difensore non comporta, nel processo civile, l’esclusione dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando la rinuncia alla liquidazione del compenso intervenuta in corso di causa da parte di uno dei due difensori; b) col secondo motivo lamentava violazione dell’art. 91 comma 1, lett. b del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale ritenuto tale norma quale espressione del principio generale già statuito dall’art. 80 medesimo d.P.R., semplicemente ribadito nelle disposizioni relative al patrocinio nel processo penale; c) Il terzo motivo denunciava “violazione dell’art. 85, comma 1, in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere il Tribunale erroneamente ricavato dal combinato disposto di tali norme la possibilità che la parte ammessa al beneficio nomini due difensori, che poi dividano tra loro l’unico compenso liquidabile.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione ha ritenuto di esaminare congiuntamente i tre motivi, che, sotto le diverse angolature di critica del provvedimento impugnato, pongono il tema delle conseguenze della nomina di un secondo difensore sul beneficio del patrocinio nel processo civile, e li ha ritenuti fondati. 

Secondo la Cassazione – che interpreta la disposizione di cui all'art. 80 “alla lettera” – la nomina di un secondo difensore fa cadere il gratuito patrocinio, anche se uno dei due rinuncia all’onorario. L’ammissione al beneficio deve essere revocata anche nel processo civile, dovendosi in tal caso presumere che il destinatario non goda dei presupposti per fruire della misura.

La legge, infatti, introduce per la Corte un principio di carattere generale, che limita la facoltà del beneficiario ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla nomina di un solo difensore scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi; a nulla rileva la rinuncia alla liquidazione del compenso intervenuta in corso di causa da parte di uno dei due difensori. La legge, pertanto, non prevede la possibilità di nominare due difensori che poi si dividano l’unico compenso liquidabile. 

La Cassazione sottolinea che obiettivo dell’istituto del gratuito patrocinio, in linea con la Carta, è quello di garantire al cittadino non abbiente, in linea con la Carta, l’effettivo accesso alla giustizia. Un diritto per esercitare il quale è sufficiente la nomina di un solo difensore. Per questo la previsione dell’articolo 91, anche se collocata nel titolo dedicato al processo penale, vale anche, e a maggior ragione, per il civile. L’ammissione al patrocinio gratuito è dunque esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti all’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia. Ininfluente che, come nello specifico, i due facciano parte di un’associazione professionale e abbiano deciso di lavorare assieme dividendosi l’unico compenso liquidabile per il gratuito patrocinio. 

Rilevata la novità della questione (sul punto, non ci sono precedenti della Corte di Cassazione, ma solo di Tribunali e Corti d’appello) riportiamo il  principio di diritto sancito dalla Cassazione: “Dal complesso delle disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002 che regolano per tutti i processi l’istituto del patrocinio a spese dello Stato – ed in particolare dall’art. 80 che prevede che  “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore – si ricava che l’art. 91 medesimo D.P.R., pur se collocato all’interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che

nel processo civile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia".

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