L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE SEPARATO

Sostanzialmente non v’è alcuna novità nella giurisprudenza locale, relativamente all’argomento dell’assegno di separazione.

Il Giudice del merito deve accertare in capo al richiedente la mancanza di redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio; quindi verificherà se i mezzi propri del coniuge istante (quali: capacità lavorativa, risorse patrimoniali, etc.) gli permettano di conservare detto tenore indipendentemente dalla percezione del richiesto assegno.  All’esito negativo dell’accertamento, il Giudice procederà ad una valutazione comparativa delle risorse economiche di ciascun coniuge al momento della separazione per giungere alla quantificazione di un eventuale assegno congruo.
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SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1188/2016
La domanda di assegno di separazione in favore della moglie deve essere rigettata qualora la richiedente presti lavoro in forma part-time, e tale limitazione di orario non sia giustificata da motivi di accudimento della prole (non più in tenera età, e comunque disponendo dell’ausilio della famiglia di origine convivente), e la richiedente risulti proprietaria di un immobile in proprietà esclusiva non utilizzato ai fini abitativi, né posto in locazione per trarne un potenziale reddito.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1943/2016
Il Tribunale di Treviso ha ritenuto di revocare l’assegno di separazione riconosciuto con i provvedimenti presidenziali poiché:
(…) tenuto conto del tempo trascorso dall’adozione di tale provvedimento, deve ritenersi che la resistente, che non deve più accudire i figli in tenera età, si trovi ora nelle condizioni di pienamente mettere a frutto la capacità lavorativa che già le era stata riconosciuta”.
Dopo aver sottolineato che dalle stesse produzioni ed allegazioni della richiedente poteva desumersi una sopravvenuta maggiore capacità reddituale, il Tribunale ha così statuito: “Non permangono pertanto all’attualità i presupposti per conservare in suo favore un contributo di mantenimento, che va peraltro revocato a far data dalla pronuncia della presente decisione, essendo la condizione della revoca emersa solo all’esito del giudizio”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 165/2017
Nell’ambito della separazione, va riconosciuto in favore del marito un assegno di contribuzione al mantenimento da parte della moglie obbligata, qualora sia accertata la disparità reddituale tra i coniugi, nonché il diverso apporto economico prestato dagli stessi alla conduzione della vita familiare.
In atti è emerso che fosse la moglie a sostenere la maggior parte dei costi e delle spese relative alla casa coniugale e al nucleo familiare, mentre il marito finanziava soprattutto le ferie e le cene fuori casa.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 317/2017
Va respinta la domanda della moglie diretta ad ottenere una contribuzione al suo mantenimento qualora sia accertato che:
a) l’attività lavorativa espletata durante il matrimonio sia cessata per sua autonoma decisione e che comunque il precedente impiego consentiva di trovare una nuova occupazione;
b) ella svolga altra, seppur minoritaria attività;
c) le minori incombenze familiari conseguenti alla maggiore permanenza delle figlie presso il padre e l’età oramai raggiunta dalle stesse non ostino ad un suo maggior impegno nel nuovo settore;
d) come è emerso dall’istruttoria, la richiedente risulta proprietaria di depositi, non solo formalmente a lei intestati (ma in realtà appartenenti ai genitori, come da lei sostenuto);
e) per via ereditaria ella risulta essere titolare di immobili, almeno in parte astrattamente produttivi di reddito;
f) infine, l’indiretto vantaggio patrimoniale che ella trae dal godimento della casa coniugale.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 57/2018
Il dovere di assistenza materiale del coniuge economicamente più debole persiste in sede di separazione personale, ove trovano sospensione solo gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.
I “redditi adeguati” cui va rapportato, a’ sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Peraltro, tale criterio va valutato anche alla luce delle potenzialità del coniuge economicamente più debole, specialmente laddove quest’ultimo sia in grado di esprimere una propria capacità lavorativa, atteso che l’assegno di separazione presenta una funzione assistenziale e solidaristica.
Debbono pertanto essere valorizzate, al fine della quantificazione del contributo al mantenimento del coniuge più debole, la circostanza che quest’ultimo abbia dimostrato di saper far fronte in parte alle proprie esigenze materiali, svolgendo attività promozionali, seppur in modo non regolare; ed altresì che abbia discrezionalmente deciso di non locare a terzi l’immobile di sua proprietà in zona balneare per tenerlo ad esclusiva disposizione della famiglia.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 241/2018
Per la statuizione sul diritto di percepire l’assegno di separazione e in merito alla quantificazione del medesimo, si deve procedere all’analisi comparata delle posizioni delle parti.
Il Tribunale, operata detta comparazione, anche utilizzando criteri presuntivi di valutazione, tenuto conto del tenore e dello stile di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, desumibile anche dalle potenzialità economiche di entrambi, e reso possibile oggettivamente dal complesso delle risorse economiche, statuisce sull’an debeatur.
Relativamente al quantum, nella fattispecie il Tribunale ha valutato: la concreta possibilità per la moglie di un futuro, stabile impiego lavorativo nelle aziende della sua famiglia (per le quali, anche durante il matrimonio, operava seppur in modo non “tracciabile”); la disponibilità economica per entrambi i coniugi di coltivare hobbies e sports anche di élite, come durante il matrimonio (a confutare l’affermazione di decrementi patrimoniali e reddituali quanto al marito, nonché la rilevanza di patologie mediche lamentate, quanto alla moglie). Inoltre, il Tribunale ha altresì valutato la durata del matrimonio, le ragioni della decisione (addebito ex art. 151 c.c. al marito), e il contributo corrisposto dal marito alla moglie ante causam.
In conclusione, il Tribunale, nel caso specifico, ha deciso di attribuire alla moglie un assegno di separazione, seppur in misura significativamente inferiore alla richiesta.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1408/2018
Quanto al diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è pacifico che le condizioni affinchè tale diritto sorga sono la non titolarità di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, “pur dovendosi tener comunque presente che la conservazione del precedente tenore di vita costituisce un obiettivo tendenziale, giacché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la realizzazione, sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche dell’altro coniuge”.
Nella fattispecie, per quantificare un assegno di mantenimento in favore della moglie congruo in base ai parametri sopra riportati, sono state valorizzate le seguenti circostanze:
a) la partecipazione agli utili dell’impresa familiare (nella quale la ricorrente ha continuato a collaborare), quale risultante dalle dichiarazioni dei redditi della stessa prodotte; mentre sono state valutate irrilevanti le dichiarazioni della medesima, secondo le quali ella non avrebbe percepito effettivamente detti redditi, in mancanza di prove inconfutabili al riguardo;
b) la circostanza che la moglie abbia continuato ad abitare in immobile di proprietà del figlio “senza dover sostenere allo stato costi di locazione”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1171/2018
In merito alla domanda volta a porre a carico del resistente l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, sono state poste a confronto le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi.
La richiedente aveva dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire quale unico reddito le somme erogate dal coniuge a titolo di assegno di mantenimento.
Nonostante ciò, era emerso che ella avesse raggiunto un’adeguata professionalità quale designer, esplicata nella collaborazione in vari progetti, nella creazione di elementi di arredo coperti da privative, per le quali aveva acquisito diritti di royalties.
Le operazioni peritali avevano inoltre appurato che detti diritti, ed anche alcuni crediti professionali della ricorrente, erano stati ceduti gratuitamente ad una società costituita dai figli della coppia.
Questi, ed altri numerosi elementi, hanno indotto il Collegio a ritenere che la moglie godesse di capacità reddituale superiore a quella risultante dalle dichiarazioni fiscali dimesse, di talché la quantificazione dell’assegno di separazione è stata ridotta in conseguenza.
Il Tribunale, inoltre, “alla luce delle incongruenze reddituali e patrimoniali riscontrate in capo alla ricorrente, dalle quali potrebbero risultare irregolarità o violazioni delle norme tributarie, dispone la trasmissione della sentenza alla Guardia di Finanza territorialmente competente, dando possibilità alla stessa di visione ed estrazione di copia degli atti e dei documenti del fascicolo”.
 

 

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