LA VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI E LA PRONUNCIA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Nei più recenti orientamenti dei Giudici trevigiani viene confermato che ai fini dell’addebitabilità della separazione non è sufficiente accertare la sola violazione dei doveri ex art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma è necessario che questa abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.

La casistica prevalente riguarda la violazione dell’obbligo di fedeltà e l’interruzione della convivenza matrimoniale non concordata, né motivata da giusta causa.

Sotto il profilo processuale, viene confermato l’orientamento secondo il quale la parte che adduce l’abbandono del domicilio coniugale non deve provare l’incidenza dell’illecito sulla crisi matrimoniale, gravando sull’altra parte l’onere di fornire la prova contraria.

Si sottolinea, infine, l’importanza dell’art. 115, 1° comma, c.p.c. (principio della non contestazione dei fatti) in relazione ai passi che giustificano l’accoglimento della domanda di addebito.
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SENTENZA TRIB. TREVISO N. 236/2016
La domanda di addebito per infedeltà può essere accolta anche se la separazione sia stata chiesta dall’altro coniuge molto tempo dopo, “apparendo plausibile che ciò sia avvenuto per non turbare il figlio che aveva da poco intrapreso gli studi universitari”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 760/2016
La separazione non è addebitabile ex art. 151 c.c. quando manca la prova del nesso di causa tra la violazione dell’obbligo di fedeltà ed il venir meno dell’affectio coniugalis. Nella fattispecie, sussisteva prova della compromissione del rapporto coniugale (accesso a psicoterapeuta ed allontanamento temporaneo “terapeutico” del marito dalla casa familiare), già in epoca precedente alla presunta relazione extraconiugale del marito.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 779/2016
La separazione è addebitabile ex art. 151 c.c. al coniuge che abbia interrotto la convivenza matrimoniale di sua esclusiva iniziativa, senza il consenso dell’altro, con decisione meditata e programmata, risultata priva di giusta causa (senza violazione dei doveri matrimoniali da parte dell’altro coniuge).
Il comportamento risulta vieppiù aggravato dall’aver coinvolto il figlio minore, imponendogli una condizione di lontananza del padre.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 829/2016
Qualora la moglie si sia trasferita con la prole, di sua volontà, dall’abitazione già familiare senza concertare la decisione con il marito, in mancanza di elementi di prova in ordine ad una crisi coniugale già in atto, ovvero a comportamenti illeciti posti in essere dal convenuto, detto comportamento integra di per sé una violazione dei doveri coniugali ed è idoneo all’accoglimento della domanda di addebito nei confronti della moglie.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1188/2016
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri ex art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Le reciproche domande di addebito vanno quindi respinte qualora non possano essere individuate specifiche condotte dell’uno o dell’altro coniuge “qualificabili come atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio alle quali riferire causalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza dipesa invece dalla incapacità di entrambi di gestire le dinamiche familiari nel delicato momento della nascita della figlia”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 2459/2016
La domanda di addebito va accolta in virtù del principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c., qualora rimanga del tutto incontestato quanto puntigliosamente descritto dalla resistente in ordine all’eziologia della crisi coniugale.  Ella, infatti, ha ben ricostruito (offrendosi peraltro di provare) il disinteresse quasi totale del marito nei confronti suoi e delle figlie: trascorreva la totalità del proprio tempo libero, ed in particolare la sera, volutamente fuori casa; mentre quando era in  casa si rendeva artefice di innumerevoli dispetti ed atteggiamenti aggressivi soprattutto nei confronti della moglie.  E comunque, a partire dal xxx il ricorrente aveva cessato di contribuire economicamente alle esigenze familiari ed in particolare a quelle delle figlie.
Si è ritenuto provato, dunque, il comportamento del marito contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ed in particolare all’obbligo di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione.


SENTENZA TRIB. TREVISO N. 241/2018
L’abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente a motivare l’addebito della separazione, atteso che la condotta determina l’impossibilità della convivenza con la cessazione di tutti gli obblighi ad essa connotati, salvo che si provi che tale evento sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto in momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si fosse già verificata. Sotto il profilo probatorio, la parte che adduce l’abbandono del domicilio coniugale non deve provare l’incidenza di detto illecito comportamento sulla crisi del matrimonio, gravando – di contro – sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria.
 

 

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