L’affidamento dei minori orfani per crimini domestici

Le disposizioni introdotte dalla l. 4/2018 in favore degli orfani per crimini domestici sono intervenute non solo sulle norme del codice civile, del codice di procedura civile e del codice penale, ma anche sulla disciplina dettata dalla l. n. 184/1983 riguardante il diritto del minore ad una famiglia, ed in particolare sull’istituto dell’affidamento del minore.
Con l’introduzione di due nuovi commi nell’art. 4 della legge n. 184 (il 5-quater ed il 5-quinquies), il legislatore ha, infatti, inteso disciplinare specificamente l’ipotesi del minore “rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva”.
Come emerge dalla lettura della norma, l’ambito applicativo soggettivo, con riguardo al rapporto intercorrente tra la vittima dell’omicidio – il genitore –  e il presunto autore del delitto, è piuttosto esteso. Ciò rispecchia l’intento del legislatore, così come espresso anche dai lavori preparatori della Camera, di fornire la più ampia tutela possibile ai figli della vittima di violenza domestica, a prescindere dall’esistenza di un legame istituzionalizzato tra genitore e autore dell’omicidio.
In questo senso, la legge utilizza l’espressione “ambito domestico”, evitando il collegamento con un particolare tipo di formazione familiare con il chiaro intento di cogliere la complessità che caratterizza il problema degli orfani “speciali” nell’attuale contesto sociologico. Il figlio orfano, pertanto, non deve necessariamente essere figlio anche dell’omicida.
Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante, tenuto anche conto del dato rilevato dagli studi in materia, secondo cui circa il 70% dei presunti omicidi non è il genitore del figlio orfano, ma, appunto, soltanto il compagno o il convivente dell’altro genitore.
Delle due forme di affidamento familiare previste dalla l. 184/1983, ovvero quello consensuale disposto dal servizio sociale (che si configura come un intervento di tipo socio assistenziale in cui il provvedimento di affidamento è adottato all’esito di un procedimento amministrativo con ordinanza successivamente trasmessa al Giudice tutelare) e quello giudiziale (disposto con provvedimento del Tribunale per i minorenni), la norma sull’affidamento degli orfani speciali fa riferimento unicamente all’affidamento di tipo giudiziale, non potendo trovare applicazione quello di tipo consensuale per mancanza dei presupposti.
Riguardo alla competenza, le nuove disposizioni, con un’espressione palesemente inappropriata, stabiliscono che a provvedere sull’affidamento familiare sia il “tribunale compente”. Un’interpretazione sistematica dell’enunciato porta però necessariamente a ritenere che non si tratti del Tribunale ordinario, bensì di quello per i minorenni territorialmente competente, così come stabilito dalle altre norme della legge sul diritto del minore ad una famiglia, in particolare per gli altri casi di affidamento “giudiziale”.
Quanto poi al rito applicabile, analogicamente a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 4 della l. n. 184/1983, dovrebbero trovare applicazione gli articoli 330 e seguenti del c.c., e quindi in particolare l’art. 336 c.c.
Si deve, tuttavia, evidenziare che nel caso degli orfani di crimini domestici non si può riscontrare, ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti de potestate, la medesima ratio che caratterizza l’affidamento familiare giudiziale.
La necessità di adottare il rito relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale non può invero trovare motivazione nella forte limitazione della responsabilità genitoriale che deriva dall’affidamento del minore e dal suo allontanamento dal nucleo familiare, proprio perché l’orfano del crimine domestico, nella maggioranza dei casi, è già stato privato della figura genitoriale.  

 

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