Il diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici

Articolo 6 della legge n. 4 del 2018

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Legge 11 gennaio 2018, n. 4

Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici

 

Art. 6

 

1. La quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.


Articolo 6 della Legge n. 4/2018 “Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici”

L’articolo 6 della Legge n. 4/2018 estende ai figli orfani per crimini domestici la quota di riserva nelle assunzioni prevista all’art. 18, comma secondo, della Legge n. 68/1999 per le cosiddette categorie “protette”, quali orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati

La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

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