Codice Procedura Penale: il sequestro conservativo

Modifica introdotta dall’art. 3 della legge n. 4 del 2018.

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CODICE DI PROCEDURA PENALE

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CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 316.

Presupposti ed effetti del provvedimento.

 

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.

 

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

 

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

Art. 316.

Presupposti ed effetti del provvedimento.

 

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

 

1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.

 

 

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.

 

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

 

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.


Il comma 1 bis dell’art. 316 c.p.p. introdotto dall’art. 3 della L. n. 4/2018, che non brilla certamente per chiarezza lessicale, introduce un importante strumento di tutela a favore degli orfani di crimini domestici, ovvero dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, di vittime del reato di omicidio legate da rapporto di coniugio – anche se legalmente separate o divorziate – o da unione civile – anche se cessata  – o da relazione affettiva e stabile convivenza – anche se cessata.

L’elencazione è più completa e coerente rispetto alle persone offese individuate dall’art. 577 c.p., in quanto ricomprende anche gli ex conviventi.

La norma, che trova ovviamente applicazione indipendentemente dal sesso della vittima, pare introdurre un obbligo, ancorché privo di sanzione, per il Pubblico Ministero di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato a garanzia dei danni civili sofferti dai figli delle vittime.

L’aspetto innovativo riguarda non solo il soggetto legittimato, ovvero il Pubblico Ministero, ma soprattutto la fase procedimentale nella quale l’iniziativa può essere adottata.

La giurisprudenza – infatti – ha sempre interpretato in termini rigorosamente letterali la previsione di cui all’art. 316 n. 1 c.p.p. in forza della quale il P.M. “in ogni stato e grado del processo di merito chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato…”.

I termini processo e imputato impongono infatti di escludere il ricorso all’istituto del sequestro conservativo nel corso delle indagini preliminari, prima dell’esercizio dell’azione penale (cfr. Cass. Pen. n. 886/1994; Cass. Pen. n. 2425/1998). Specularmente il comma 2 prevede la possibilità per la persona danneggiata di richiedere a sua volta il sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili solo dopo l’esercizio dell’azione penale e la successiva costituzione di parte civile.

Viceversa il comma 1 bis dell’art. 316 c.p.p., nell’esplicito riferimento ad “ogni stato e grado del procedimento” legittima l’interpretazione secondo la quale il P.M. può chiedere al GIP il sequestro conservativo a tutela dei figli di vittime di crimini domestici già nel corso delle indagini preliminari.

Una recente applicazione di tale normativa è stata adottata nello scorso mese di maggio dal GIP presso il Tribunale di Siracusa che ha disposto il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili e di ogni somma di denaro nelle disponibilità dell’indagato per il reato di omicidio dell’ex convivente a garanzia del risarcimento dei danni sofferti dai figli della vittima, il più piccolo nato dalla loro relazione, l’altro da precedente rapporto.

Il legislatore pare aver circoscritto la propria previsione ai figli di vittime del reato di omicidio consumato, con esclusione dell’applicabilità all’ipotesi del tentato omicidio che, tuttavia, talora può residuare conseguenze particolarmente gravi per la vittima, con importanti invalidità, ma anche con inevitabili pesanti riverberi sulla prole.

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