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Il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio travolge l'assegno di mantenimento attribuito al coniuge dalla sentenza di separazione passata in giudicato

06 NOVEMBRE 2018 di Umberto Roma, Avvocato del Foro di Treviso, Associato di diritto privato nell'Università di Padova   Con l’ordinanza n. 11553 dell’11 maggio 2018, la prima sezione civile della Cassazione ha deciso che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, travolge le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste: "il diritto all’assegno di mantenimento, attribuito dal giudicato di separazione, trova infatti il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi, e, pertanto, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono".

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06 FEBBRAIO 2018 Alcune riflessioni sull'orientamento del Tribunale di Treviso a cura di  Marina Larice - avvocato del foro di Treviso    
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