Il singolo coerede può pretendere dalla Banca il pagamento (per intero o pro quota) dell’attivo del saldo corrente intestato al de cuius

07 MARZO 2019 | Successioni e donazioni

Con sentenza n. 2121/2018 pubblicata il 29.10.2018, il Tribunale di Treviso ha affrontato la questione, molto frequente, della richiesta rivolta da un coerede alla Banca per ricevere il pagamento della propria quota ereditaria sulle liquidità di spettanza del de cuius.   

IL CASO. La coerede Tizia aveva promosso domanda di ingiunzione nei confronti della Banca Alfa per il pagamento della somma di Euro 1.934,06, importo corrispondente alla quota ideale di sua spettanza, pari ai 7/18, sul saldo attivo del conto corrente ereditario.
La Banca aveva proposto opposizione.
In seguito al rigetto dell’opposizione, l’istituto di credito aveva proposto appello per due motivi: (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 727, 757, 760 c.c., così come interpretati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24657 del 28.11.2007, avendo la sentenza di primo grado violato il principio della comunione del credito ereditario con il riconoscimento in capo a Tizia della titolarità della quota di 7/18 del saldo attivo del conto corrente intestato al de cuius in modo automatico; (ii) violazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite citate per avere il Tribunale accolto la pretesa di pagamento da parte della coerede Tizia, senza il provato consenso di tutti gli altri coeredi.

LA SENTENZA. Il Tribunale di Treviso, esaminati congiuntamente i due motivi di appello, rilevava che la questione di diritto ad essi sottesa era sostanzialmente la stessa ed atteneva all’interpretazione da attribuire in concreto al principio di diritto sancito dalla giurisprudenza delle SS.UU. n. 24657 del 28.11.2007.
La Banca appellante riteneva che i Giudici di primo grado avessero errato nell’attribuire a Tizia, in modo automatico, la titolarità iure hereditatis della quota di 7/18 del saldo attivo del conto corrente intestato al de cuius, in difetto della prova della intervenuta divisione del patrimonio ereditario. Ulteriore censura della Banca appellante era la violazione del principio sancito dalle Sezioni Unite n. 24657/2007, secondo cui ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente solo le azioni a vantaggio della cosa comune, ma non anche agire per l’accertamento della singola quota ereditaria, in quanto detto accertamento potrebbe avvenire solo nel contraddittorio con tutti gli interessati.
I Giudici trevigiani, esclusa la sussistenza di una situazione processuale di litisconsorzio necessario tra erede agente e coeredi, hanno affermato che

si trattava di stabilire se il debitore può eccepire, come fatto impeditivo della pretesa del coerede, l’omessa previa divisione dei beni e dei diritti caduti in successione, in assenza di un formale ed esplicito assenso degli altri coeredi alla richiesta di adempimento

per l’intero o, come nel caso di specie, in proporzione alla quota ereditaria che l’attore coerede assume di vantare.
Il Tribunale ha sul punto deciso che, benché il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2007 poteva dar adito ad entrambe le interpretazioni, ulteriori e successive pronunzie della Suprema Corte avevano optato per la tesi per cui il debitore richiesto del pagamento non può eccepire la necessità del consenso di tutti i chiamati all’eredità od, in mancanza, l’indispensabilità della loro partecipazione al giudizio.
In particolare, in una fattispecie identica a quella esaminata dal Tribunale trevigiano, la Suprema Corte aveva ribadito che

“ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza, senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure i litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento perché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell’ambito dell’eventuale distinta procedura di divisione” (Cass. 20.11.2017 n. 27417).

Inoltre - sempre nella motivazione del Tribunale di Treviso - si legge che la Suprema Corte ha ribadito ulteriormente che le Sezioni Unite con la sentenza n. 24657/2007 non hanno richiesto, ai fini della proposizione dell’azione da parte di uno soltanto dei concreditori, che detta azione venga esercitata per conto e nell’interesse della comunione.
Una simile interpretazione porterebbe invero alla configurazione di un litisconsorzio necessario al solo, limitato fine di stabilire se la richiesta di pagamento formulata dal coerede attore sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione. Secondo i Giudici trevigiani le Sezioni Unite hanno invece inteso escludere il litisconsorzio.
Il Tribunale di Treviso ha quindi concluso che la coerede Tizia aveva diritto a pretendere, in qualità di coerede del correntista deceduto, un adempimento parziale dal comune debitore. La sentenza ha poi precisato che la richiesta del coerede può avvenire per l’intero o per una quota parte, senza però poter essere estesa ad anticipare gli effetti di un assegno divisionale, che si potranno verificare se e quando vi sarà lo scioglimento della comunione ereditaria (rimanendo il diritto del coerede agente limitato ad una quota ideale indivisa sino alla divisione).   

 

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