Mantenimento dei figli, spese straordinarie e tenore di vita in una recente ordinanza della Cassazione

IL CASO. In un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, valutati complessivamente  i redditi degli ex coniugi, il loro presumibile tenore di vita, la disparità reddituale a favore del marito, le accresciute esigenze di vita del figlio ed i prevalenti tempi di permanenza del figlio presso la madre, aveva aumentato da € 900,00 ad € 1.100,00 l’importo dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’ex marito a favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, convivente con la madre; la Corte aveva, altresì, previsto che il padre contribuisse alle spese straordinarie nella misura del 70%, e non del 50% come stabilito dal Tribunale.
Avverso tale decisione, proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, la moglie, la quale mirava ad ottenere un ulteriore aumento dell’assegno di mantenimento a favore del figlio da parte dell’ex marito. 
 
LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1562 del 02.07.2019, depositata in data 23.01.2020, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di impugnazione e ribadito principi oramai fermi in tema di mantenimento dei figli.
In primis, ha precisato che la Corte d’Appello non avrebbe potuto ritenersi vincolata né dalle statuizioni del giudizio di modifica delle condizioni della separazione in cui l’assegno nel 2014 era stato determinato in misura maggiore (euro 1.200 mensili), né da criteri di “adeguamento automatico” dell’assegno stesso in ragione dell’età del figlio e del miglioramento delle condizioni economiche dei genitori.
In sede di divorzio,
 
la misura dell’assegno deve essere “parametrata sulle effettive e attuali esigenze del figlio” e deve essere tale da garantire al figlio un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione personale dei genitori, corrispondente alle reali risorse economiche della famiglia.
 
Continua, infatti, anche dopo la separazione dei coniugi, a trovare applicazione l’art. 147 c.c. che “obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”.
La Suprema Corte ha richiamato, poi, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui,
 
“in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli,
 
cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole”.
 
Il ricorso è stato, quindi, rigettato con condanna alle spese del giudizio. 
 

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