Il T.A.R. Toscana nega al genitore biologico di conoscere l’identità del figlio adottato

IL CASO. Tizia, “premesso di aver abbandonato la figlia in giovane età subito dopo il parto e che la stessa sarebbe stata presumibilmente affidata in adozione, volendo … conoscerne l’identità”, aveva formulato istanza di accesso agli atti all’Azienda Sanitaria dove aveva partorito ed all’Ufficio anagrafe dell’omonimo Comune.  
Entrambi gli enti l’avevano rigettata, facendo valere il disposto dell’art. 28, comma terzo della Legge n. 184/1983, in base al quale:
L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali”.
Avverso i due provvedimenti di diniego Tizia aveva proposto ricorso al T.A.R. Toscana, rilevando come “il divieto di ostensione previsto dalla menzionata norma [art. 28, III co. della L. n. 184/1983] [fosse] stato reso meno rigido dalla Corte Costituzionale nei confronti del figlio che [volesse] conoscere la identità dei genitori naturali e la stessa regola [avrebbe dovuto], quindi, valere anche nella situazione inversa”.

LA DECISIONE. Il T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 1269/2018, ha rigettato il ricorso, ritenendolo “infondato”.
Il Tribunale amministrativo ha, infatti, rilevato che, ai sensi dell’art. 24, comma primo della Legge n. 241/1990, “il diritto di accesso è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l’ostensione”.
Ciò che ha ritenuto sussistere nel caso di specie, in quanto

il comma terzo dell’art. 28 della L. 184 del 1983 prevede appunto un divieto di divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso la autorizzazione della Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso”.

In particolare, il Giudice amministrativo ha affermato che “la menzionata norma [art. 28, comma terzo della L. n. 184/1983] … rimette al giudice ordinario in sede di volontaria giurisdizione la tutela della riservatezza dell’adottato”.
Pertanto, il T.A.R. ha concluso per la propria impossibilità di “ordinare l’ostensione degli atti in difetto di autorizzazione della a.g.o. alla quale, peraltro, [era] già stata chiesta con esito negativo dalla interessata”.
Né ha ritenuto di poter prendere “in considerazione le questioni afferenti la costituzionalità della norma”, perché “è a tale plesso giurisdizionale [l’Autorità giudiziaria ordinaria] che spetta pertanto sollevare la questione di costituzionalità della norma innanzi alla Consulta ancorché si pronunci come giudice della tutela (Corte Cost. 464/97) e/o in sede di volontaria giurisdizione (Corte Cost. n. 24/1958)”.

Con la decisione in commento il T.A.R. Toscana ha fatto corretta applicazione del dettato normativo (art. 24, I co. della L. n. 241/1990 e art. 28, III co. della L. n. 184/1983).
Infatti, in assenza dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, non ha potuto fare altro che rigettare l’istanza di accesso formulata dal genitore biologico.

 

 

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