Quando Fondo patrimoniale e trust sono revocabili

05 FEBBRAIO 2018 | Fondo patrimoniale

Un istituto di credito aveva esperito azione revocatoria  nei confronti di due coniugi che avevano dapprima costituito un fondo patrimoniale con i propri beni immobili e, successivamente, li avevano conferiti in un trust, costituito ad hoc con la finalità di fare fronte alle esigenza di vita e studio dei figli minori.    
Prima il Tribunale e dopo la Corte d’Appello territorialmente competente, avevano dichiarato l’inefficacia di entrambi i negozi di segregazione patrimoniale.
I Giudici di merito avevano accertato che il credito della banca nei riguardi del marito, era sorto in epoca anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale, che entrambi i negozi avessero natura gratuita e che il debitore aveva avuto consapevolezza del  pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. 
Qualificati i negozi come atti a titolo gratuito, i giudici di prime e seconde cure avevano escluso la necessità di verificare la conoscenza o meno, in capo al trustee, del suddetto pregiudizio.
Avverso la decisione della Corte territoriale avevano proposto ricorso per Cassazione i coniugi summenzionati, lamentando da un lato l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei “beneficiari  del fondo patrimoniale e del trust “ e cioè delle due figlie e dell’atto che entrambi, in realtà, sarebbero  stati costituiti con atti a titolo oneroso.
La Cassazione civile con la sentenza n. 19376/2017, ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure.

Quanto  alla prima, la Corte ha confermato il principio (già enunciato dalla sentenza n. 10641/14) secondo il quale “I beneficiari di un trust, che non sono anche titolari di diritti attuali sui beni, non sono legittimati passivi dell'azione revocatoria e perciò non sono litisconsorti necessari. Oltre al debitore, unico legittimato passivo è il trustee”.

 Ciò in quanto “la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità”.
Deve quindi escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi posti in essere, allorché il tenore delle clausole dell'atto istitutivo non consenta di qualificare i beneficiari né come attuali beneficiari di reddito con diritti quesiti, né come beneficiari finali con diritto immediato a ricevere beni del trust.

Analoga la conclusione con riguardo alla “costituzione del fondo patrimoniale” che, secondo la Corte, “determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità.

Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale”.

La Cassazione ha, poi, ritenuto l’infondatezza della seconda censura anzitutto quanto al fondo patrimoniale, posto che la sua costituzione non implica “di regola”  alcuna “contropartita”  non essendo prevista una qualsiasi “attribuzione in favore dei  disponenti”.

Quanto al trust, stante che le sue “finalità e l’assetto di interessi possono essere i più vari”, il Giudice di merito deve “verificare il programma posto in concreto”.
Le finalità della sua costituzione nel caso esaminato, secondo la Corte, era  stata correttamente valutata dalla Corte d’Appello, posto che “la finalità dell’istituzione del trust, coincideva in parte con quella già realizzata con il fondo patrimoniale… di tenere i beni conferiti indenni dalle proprie vicende personali”, sottraendoli ai creditori.
Il trust era quindi  in realtà “privo di finalità solutorie o di altra norma corrispettiva”.
 

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