La Cassazione esclude il cumulo dei redditi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per l’ipotesi di separazione consensuale

IL CASO. Il Tribunale di Forlì revocava, su istanza dell’Agenzia delle Entrate, l’ammissione al gratuito patrocinio concessa in via provvisoria dall’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena a M.C. separanda, sul presupposto che il nucleo familiare avesse un reddito superiore al limite imposto dalla legge, reddito ottenuto sommando al reddito dell’istante (inferiore al limite previsto dalla legge) quello del coniuge.
Ricorreva per Cassazione, con un unico motivo, la signora M.C. sostenendo che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n.115/2002, l’unico reddito da considerare ai fini della concessione del Gratuito Patrocinio era il suo, trattandosi, anche nel caso di separazione consensuale di “processo in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”, poiché anche laddove si fosse riusciti a trovare un accordo ciò non avrebbe comportato il venir meno della contrapposizione dei loro interessi.

LA DECISIONE. La Corte, dopo aver richiamato un proprio precedente in tema di separazione giudiziale (Cass. civ. n.30068/2017) nel quale aveva affermato che

il coniuge controparte non debba essere considerato nell’ambito del procedimento di separazione, a fini della considerazione dei limiti reddituali di accesso al beneficio, si ricava già dal tenore testuale del citato art. 76…”,

ritiene di estendere l’esclusione del cumulo dei redditi anche al procedimento di separazione su base concordata.
Il ragionamento della Corte poggia su due  considerazioni.
La prima che “il fatto che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale…… non comporta l’assenza di interessi confliggenti tra i coniugi” e che tale accordo diventa parte costitutiva della separazione solo se omologato e la seconda che anche nell’ottica di un’interpretazione sistematica, come osservato dalla Procura Generale, “lo stabilire che il patrocinio a spese dello Stato, a parità di condizioni materiali e reddituali, non abbia luogo per l’opzione per una separazione consensuale e invece possa darsi se i coniugi instano per la separazione giudiziale sembra un indirizzo suscettibile di produrre effetti distorsivi……in contrasto con il favore per le composizioni e le forme semplificate e non per l’accentuazione del conflitto e le modalità più complesse”.
In conseguenza la Suprema Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, con condanna alle spese, in favore della ricorrente, in solido da parte dell’Agenzia delle entrate e del Ministero della giustizia.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli