PROVVEDIMENTI CAUTELARI E PRONUNZIE ACCESSORIE DEL GIUDICE DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO

Trattasi di breve excursus delle sentenze trevigiane nella parte in cui riguardano gli strumenti di tutela e garanzia dei provvedimenti economici.  

La giurisprudenza è costante nel considerare detti strumenti in funzione precipuamente dissuasiva dal persistere nell’inadempimento agli obblighi di mantenimento, e ciò mediante la creazione di vincoli di indisponibilità – con tendenziale stabilità – sul patrimonio e sui redditi del debitore obbligato.

Oltre a ciò, si riporta – in via esemplificativa – una pronunzia accessoria concernente il sempre più frequente invio degli atti alla Guardia di Finanza, affinchè effettui accertamenti su possibili illeciti di carattere fiscale emersi nel corso del giudizio.

nfine, appare interessante, sotto il profilo procedurale, la sentenza n. 738/2016 che considera il collocamento di un decreto ex art. 342 bis c.c. nell’ambito del successivo procedimento di separazione.
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SENTENZA TRIB. TREVISO N. 2711/16
Il Tribunale ha confermato  il sequestro mobiliare, immobiliare e presso terzi sui beni del resistente ex art. 156 c.c., così come autorizzato dal Giudice Istruttore con ordinanza xxx, in quanto “permane l’inadempimento dello Z all’obbligo imposto con i provvedimenti presidenziali di corrispondere un assegno di mantenimento per moglie e figli, oltre al rimborso delle spese straordinarie nell’interesse di questi ultimi”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 268/2017
Il Tribunale, considerati l’inadempimento e la condotta serbata dal marito, che mai ha ottemperato all’impegno di trasferimento immobiliare assunto verso la moglie  in sede di separazione, ha ritenuto di liquidare in favore di costei un assegno divorzile.  Ha pure confermato la richiesta di pagamento diretto ex art. 156 c.c. già accolta in via provvisoria ed urgente con i provvedimenti presidenziali, con la precisazione che tale ordine di pagamento avrà efficacia nei confronti dell’INPS fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa degli effetti civili di matrimonio (trovando l’assegno divorzile la propria causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale), rimanendo fino a quel momento efficaci, in mancanza di diversa statuizione, le condizioni di separazione. Dal passaggio in giudicato, la ricorrente disporrà invece dello specifico rimedio previsto dall’art. 8, 3° comma L. 898/70.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1614/2017
Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta di versamento diretto a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 156 c.c., posto che i pagamenti dell’assegno di mantenimento sono stati eseguiti con ritardo, mentre vi è necessità, attesa la natura del contributo e la sua rispondenza ai bisogni primari della ricorrente, che il suo versamento avvenga in modo regolare. Dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio potrà invece essere attivato il procedimento previsto dall’art. 8, comma 3 della legge 898/1970.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 236/2016
Il Tribunale, nella contumacia del marito convenuto, in via istruttoria aveva richiesto informazioni all’Agenzia delle Entrate: erano così state acquisite le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni del convenuto, nonché documentazione riguardante le sue consistenze mobiliari ed immobiliari nel medesimo periodo.
Dopo aver constatato che il reddito d’impresa dichiarato dal marito risultava inconciliabile con le plurime consistenze patrimoniali di costui, il Tribunale ha disposto “la trasmissione al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Treviso di copia della presente sentenza, per le valutazioni di competenza”.
(Si richiama a tal proposito altresì la SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1171/2018 dinnanzi citata).

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 738/2016
Nella fattispecie, la moglie aveva intrapreso un procedimento ex artt. 342 bis c.c. e 736 bis cpc nei confronti del marito a causa di ripetuti suoi comportamenti violenti, sia dal punto di vista fisico che psicologico, anche nei confronti del figlio maschio: la richiesta era stata accolta con decreto ex art. 342 ter c.c. Nelle more, la moglie aveva intrapreso la causa di separazione giudiziale, nel corso della quale il comportamento del coniuge, contrario ai doveri ex artt. 143 e segg. c.c., è stato oggetto di istruttoria ai fini dell’accoglimento della domanda di addebito. La sentenza di separazione ha rigettato la domanda di revoca del decreto con cui il Tribunale di Treviso aveva adottato gli ordini di protezione ante causam, in quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire, dovendosi ritenere che questi ultimi avessero perduto efficacia in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti in sede presidenziale.
 

 

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