ALCUNE QUESTIONI DI CARATTERE PROCEDURALE NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Spesso le Parti nei procedimenti di separazione e divorzio, regolamentati da riti speciali, introducono domande – per lo più di risarcimento dei danni – incompatibili per rito, ed ancor più per carenza di connessione qualificata. Il Tribunale trevigiano è costante nel dichiarare l’inammissibilità di dette domande, esortando le parti ad avanzarle nelle sedi e con i riti corretti.
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SENTENZA TRIB. TREVISO N. 2711/16
Il Tribunale rigetta la domanda della ricorrente di condanna del marito al pagamento delle rate residue di mutuo sull’abitazione a lei assegnata, e di sua proprietà, in quanto inammissibile perché estranea alla competenza del tribunale della famiglia ed inoltre perché avente ad oggetto un mutuo su un immobile già oggetto di una procedura esecutiva avanti il Tribunale di Treviso e pertanto “il contratto di mutuo deve intendersi già risolto”.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente nel corso del rapporto matrimoniale ex art. 2043 cod. civ. deve essere rigettata poiché, trattandosi di danni conseguenza, essi debbono esser allegati e provati sia nell’an che nel quantum debeatur, e così non è stato. E comunque, la domanda va ritenuta inammissibile poiché non connessa al giudizio principale”.
La domanda di esonero dei coniugi dall’obbligo del reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto, svolta dalla ricorrente, deve essere considerata inammissibile, in quanto di competenza del Giudice Tutelare”.
La domanda di condanna del resistente al risarcimento dei danni ex art. 96, comma primo, c.p.c. deve essere rigettata, in quanto non sussistono i presupposti di cui alla disposizione richiamata. Al fine di ottenere la condanna per responsabilità aggravata, infatti, è necessario che venga dimostrata la ricorrenza, nel comportamento processuale della parte soccombente, di dolo o colpa grave, consistente nella consapevolezza o nell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dall’infondatezza delle proprie tesi, ovvero dal carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, mentre la domanda della ricorrente risulta del tutto sfornita di prova sul punto”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 341/2018
Il Tribunale ha dichiarato di aderire all’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale “le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per “causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all’art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell’unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l’applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (cfr. Cass. Civ. n. 18870/2014).


 

 

 

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