Il coniuge separato con addebito non perde il diritto all’assegno di mantenimento in favore dei figli

27 SETTEMBRE 2018

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21272/2018, ha respinto il ricorso di un padre avverso la decisione della Corte d’Appello di Napoli che aveva posto a suo carico un cospicuo assegno di mantenimento in favore dei due figli, nonostante l’addebito della separazione alla madre, che aveva abbandonato la casa coniugale portando con sé la prole minore.

Il Tribunale, pronunciando la separazione dei coniugi, aveva stabilito il collocamento prevalente dei minori presso la madre, condannando il padre a versare un contributo al loro mantenimento quantificato in € 1.000,00; su ricorso della moglie la Corte d’Appello aveva successivamente elevato l’assegno di mantenimento ad € 2.500,00, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso tale sentenza il marito ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro motivi di impugnazione e lamentando, con i primi tre, che la Corte Napoletana non  aveva correttamente deciso, o aveva omesso di decidere, in ordine alle eccezioni di inammissibilità dell’appello che aveva proposto ex art. 342 c.p.c..
Col il quarto motivo, il ricorrente adduceva che l’entità dell’assegno non teneva conto del suo reale status patrimoniale e della sua nuova situazione familiare (ulteriori due figli avuti dalla nuova compagna).

La Cassazione ha ritenuto coerenti le considerazioni svolte nella motivazione della sentenza d’appello ed ha riconosciuto che l’appellante aveva correttamente impugnato la sentenza di primo grado “…ritenendola non conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali in materia di determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli”. Infatti,

ella ha perso la unica fonte di reddito che derivava dall’attività svolta, in nero, in favore del marito…. è attualmente costretta a vivere nella angusta abitazione della madre insieme ai figli, e questi ultimi hanno la legittima aspirazione di conservare, almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto prima della separazione, quanto meno potendo disporre di una abitazione adeguata in cui risiedere…per la quale si rende necessario il pagamento di un canone di locazione di € 1.500,00 al mese …”.


La Corte ha, infine, dichiarato l’inammissibilità del quarto motivo di gravame “…perché…consiste in realtà in una contestazione delle valutazioni di merito compiute dalla Corte d’Appello…” ed ha integralmente rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta.

 

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